T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6352/2008

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

- Sezione Terza Ter –

composto dai Magistrati:

Italo Riggio                     Presidente

Giulia Ferrari                            Consigliere – relatore

Stefano Fantini                  Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a) sul ricorso n. (…), proposto dalla OMISSISs.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carolina Valensise, Alfredo Bassi, Giorgio Cugurra e Salvatore Alberto Romano e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Monte delle Gioie n. 13 presso lo studio dell’avv. Valensise.

contro

il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via G. Pisanelli n. 2, è elettivamente domiciliato,

la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro presso il cui studio in Roma, Viale delle Milizie n. 106, è elettivamente domiciliata,

la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

la Lega di società di Pallacanestro – Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, nonché

nei confronti

della OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensiva,

dell’atto n. 1435 dell’1 agosto 2007, con il quale il Presidente della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport ha dichiarato improcedibile l’istanza per l’attivazione della procedura di arbitrato presentata il 31 luglio 2007; dell’atto del 26 luglio 2007, con il quale il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha rigettato la domanda di iscrizione al campionato di Serie A per la stagione 2007 – 2008; dell’atto con il quale l’Assemblea della Lega Società di Pallacanestro – Serie A le ha negato la permanenza in detta Lega di Pallacanestro, nonché di tutti gli atti presupposti e successivi, con conseguente iscrizione al campionato di Serie A per la stagione sportiva 2007 – 2008;

 

b) sul ricorso n. 11288/07, proposto dalla OMISSISs.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bassi, Marco Moretti, Enrico Lubrano e Filippo Lubrano e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 79 presso lo studio dell’avv. Filippo Lubrano,

contro

il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via G. Pisanelli n. 2, è elettivamente domiciliato,

la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro presso il cui studio in Roma, Viale delle Milizie n. 106, è elettivamente domiciliata,

la Lega di società di Pallacanestro – Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Marcinkiewicz e Livio Matassa e con questi elettivamente domiciliata in Roma, p.zza della Marina n. 1, presso lo studio dell’avv. Lucio Filippo Longo,

la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,  nonché

nei confronti

di OMISSIS,  OMISSIS  Srl, OMISSIS Srl, OMISSIS Spa, OMISSIS, Srl OMISSIS Spa, OMISSIS Spa, OMISSIS Srl, OMISSIS Spa, OMISSIS Spa, OMISSIS Srl, OMISSIS Srl, OMISSIS Srl, OMISSIS Spa, Ss OMISSIS Srl,  OMISSIS Spa, OMISSIS Srl, OMISSIS Spa,   Us OMISSIS, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutte non costituite in giudizio;

per l'annullamento

di tutti i provvedimenti con i quali è stata negata dagli organismi dell’ordinamento sportivo competenti – ovvero prima dalla F.I.P. (per mezzo dei propri organi di giustizia e delle proprie articolazioni, tra cui eventualmente la stessa Lega) e poi dal CONI attraverso la Camera di Conciliazione – il titolo a partecipare al Campionato di Serie A per la stagione 2007 – 2008 e, in particolare, a) della decisione, emanata il 28 settembre 2007, con la quale la Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport del CONI ha rigettato la richiesta, presentata con la cd. istanza di arbitrato, di annullamento di tutti gli atti da essa impugnati (sotto indicati ai punti b e c) nonché di accertamento e di declaratoria del titolo sportivo della Società ricorrente ad essere ammessa a partecipare al Campionato di Serie A 2007 – 2008; b) di tutte le decisioni assunte dalla FIP per il tramite dei propri organi istituzionali e di giustizia sportiva, che ha prima consentito (con grave culpa in vigilando) il perpretarsi di una frode sportiva nel campionato di Serie A 2006 – 2007, poi ha negato il ripristino della regolarità del campionato in senso integrale (correggendo, come richiesto dalla OMISSIS, il risultato delle gare omologate con il risultato del campo, o almeno quella disputata dalla stessa contro il OMISSIS, nonostante fosse stata perpretata la frode sportiva) e in senso almeno parziale (allargando a 19 il numero delle società che avrebbero potuto partecipare alla Serie A 2007 – 2008, inserendovi la OMISSIS, retrocessa esclusivamente per effetto diretto della frode sportiva perpretata e  non corretta) e di conseguenza ha negato il riconoscimento del titolo sportivo della OMISSIS a partecipare al Campionato di Serie A 2007 – 2008 ovvero, in particolare, b1) della decisione emanata dalla Corte Federale della FIP in data 25 giugno 2007 n. 56 (C.U. n. 1107), con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato per la revisione della decisione del Giudice sportivo della FIP del 15 gennaio 2007 n. 223 (CU n. 456), di omologazione del risultato del campo della gara OMISSIS – OMISSIS (63-66), disputata in data 14 gennaio 2007, nonché di tale decisione del giudice sportivo; b2) delle decisioni emanate in date 24 giugno 2007 e 26 luglio 2007 da parte del Consiglio Federale di non inserire la Società ricorrente tra le Società ammesse a partecipare al Campionato di Serie A 2007 – 2008; c) occorrendo, di tutte le decisioni assunte dalla Lega per il tramite dei propri organi istituzionali e di giustizia sportiva, che non ha favorito il ripristino della regolarità del campionato né sollecitato la FIP in tal senso, vuoi per correggere, come richiesto dalla OMISSIS, il risultato delle gare omologate con il risultato del campo, o almeno quella disputata dalla stessa con il OMISSIS, vuoi per allargare a 19 il numero delle Società che avrebbero potuto partecipare alla Serie A 2007 – 2008, inserendovi la OMISSIS, retrocessa esclusivamente per effetto diretto della frode sportiva, ovvero in particolare, c1) della decisione assunta dalla Commissione di Appello della Lega in data 7 giugno 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento emanato dalla Lega di approvazione della classifica finale della Serie A 2006 – 2007 (che vedeva la ricorrente inserita tra le due retrocesse, in quanto al penultimo posto con l’Avellino, ed in virtù del miglior “score” di quest’ultima negli scontri diretti); c2) di tutte le decisioni assunte, prima in via provvisoria dal Presidente della Lega (decisione 12 giugno 2007 di non luogo a procedere e 20 giugno 2007 di rigetto della richiesta) e poi in via definitiva dall’Assemblea della Lega (sedute in data 28 giugno 2007 di non luogo a procedere e in data 13 luglio 2007 di rigetto della richiesta); d) nonché di ogni ulteriore atto presupposto o conseguente, ad essi comunque connessi, nonché

per l’accertamento

del titolo sportivo della OMISSISs.r.l. a partecipare al Campionato di Serie A in assoluto ovvero per la stagione 2007 – 2008 e, in subordine, per la stagione immediatamente successiva alla conclusione della presente controversia, nonché

per la condanna

del CONI e della FIP, con le rispettive articolazioni e organi di giustizia, in solido tra loro, a risarcire il danno subito per non aver potuto partecipare al Campionato di Serie A per la stagione 2007 – 2008, con riserva di quantificare l’ammontare di tale danno in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

 

Visti gli atti di costituzione, nei giudizi nn. 7364/07 e 11288/07, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visti gli atti di costituzione, nei giudizi nn. 7364/07 e 11288/07, della Federazione Italiana Pallacanestro;

Visto l’atto di costituzione, nel giudizio n. 11288/07, della Lega di società di Pallacanestro Serie A;

Visto l’atto di motivi aggiunti, depositato dalla ricorrente in seno al ricorso 11288/07, il 28 gennaio 2008;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 26 giugno 2008 il Consigliere Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso 7364/07, notificato in data 7 agosto 2007 (e in data 3 settembre 2007 alla OMISSIS s.p.a.) e depositato il successivo 13 agosto, la OMISSISs.r.l. impugna l’atto n. 1435 dell’1 agosto 2007, con il quale il Presidente della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport ha dichiarato improcedibile l’istanza per l’attivazione della procedura di arbitrato presentata il 31 luglio 2007; l’atto del 26 luglio 2007, con il quale il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha rigettato la domanda di iscrizione al campionato di Serie A per la stagione 2007 – 2008; l’atto con il quale l’Assemblea della Lega Società di Pallacanestro – Serie A le ha negato la permanenza in detta Lega di Pallacanestro.

Espone, in fatto, di aver partecipato al campionato di Serie A di pallacanestro nella stagione 2006 – 2007, al termine del quale è risultata retrocessa nella serie inferiore. Afferma di essere stata danneggiata dalla condotta antisportiva tenuta da OMISSIS s.p.a., partecipante al medesimo campionato e condannata, insieme al suo team manager, per frode sportiva consumata in concorso con l’ex segretario della Lega.

Fra le partite falsate da OMISSIS s.p.a. è da annoverare anche quella disputata il 14 gennaio 2007 contro la ricorrente, durante la quale la società trevigiana ha irregolarmente  impiegato il giocatore OMISSIS. La partecipazione di detto giocatore nella  partita in questione, vinta dal OMISSIS con tre punti di scarto, è stata determinante ove si consideri che egli ha segnato 22 punti. I due punti indebitamente assegnati alla Pallacanestro OMISSIS s.p.a., ove fossero stati invece correttamente assegnati alla ricorrente, le avrebbero evitato la retrocessione in Legadue.

A seguito di questi fatti la ricorrente ha presentato formale istanza per essere iscritta al campionato di Serie A anche per la stagione 2007 – 2008, ritenendo di avere tutti i requisiti ed i parametri per proseguire la militanza nella massima serie. La domanda di iscrizione è stata tuttavia rigettata dal Consiglio Federale della FIP con provvedimento del 26 luglio 2007, mai comunicato alla OMISSISs.r.l.. Quest’ultima, il successivo 31 luglio ha presentato istanza di attivazione della procedura di arbitrato ai sensi dell’art. 5  del Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro (Regolamento Particolare), chiedendo l’annullamento del predetto provvedimento del 26 luglio 2007 e in ogni caso la revisione, ex art. 86 del Regolamento di Giustizia della FIP, dell’omologazione della partita disputata il 14 gennaio 2007 contro la OMISSIS. Con atto dell’1 agosto 2007 n. 1435 il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha dichiarato improcedibile l’istanza, giudicando ad essa inapplicabile il Regolamento Particolare. A questa conclusione si è, ad avviso della ricorrente, verosimilmente  pervenuti sull’assunto, seppur non motivato, che il Regolamento si applicherebbe solo alle questioni di diniego di ammissione al campionato di competenza conseguenti ad accertato disequilibrio finanziario delle Società nel controllo espletato dalla FIP ai sensi dell’art. 12 L. n. 91 del 1981, assunto peraltro infondato atteso che detta disciplina è applicabile a tutte le questioni relative all’ammissione o alla non ammissione al campionato, a prescindere che si tratti di diniego per ragioni attinenti all’equilibrio finanziario o alla titolarità del relativo titolo sportivo.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) Incompetenza, violazione art. 2.2 del Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione delle società professionistiche ai campionati di pallacanestro.  Ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione delle società professionistiche ai campionati italiani di pallacanestro, “ogni controversia relativa all’applicabilità del presente regolamento sarà risolta dal Collegio arbitrale, ove successivamente costituito, ovvero in caso contrario dal Presidente della camera”. Nel caso in esame il Collegio arbitrale era stato costituito in data 27 luglio 2007, con la conseguenza che il Presidente della Camera arbitrale non aveva alcuna competenza a pronunciare la declaratoria di inapplicabilità del Regolamento Particolare e di improcedibilità dell’istanza di arbitrato.

b)  Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 – Difetto di motivazione – Violazione dei principi generali di giustizia sportiva del CONI. Non è stata motivata l’affermazione per cui nel caso in esame non troverebbe applicazione il Regolamento Particolare.

c) Eccesso di potere per falso presupposto di diritto. La tesi secondo cui nel caso in esame non troverebbe applicazione il Regolamento Particolare è erronea. La ricorrente ha infatti sottoscritto la clausola compromissoria in calce alla domanda di iscrizione, circostanza questa che costituisce l’unico presupposto per l’applicazione della disciplina arbitrale.

d)  Violazione dei principi di lealtà, correttezza e parità delle regole delle competizioni sportive. A fronte dell’obbligo delle società di attenersi alle regole adottate da Lega, FIP e CONI (oltre che dagli organismi internazionali) esiste il loro diritto/interesse a partecipare ad un campionato regolare, rispettoso dei principi di lealtà e correttezza nonché a pretendere che gli organi preposti, in  primis Lega e FIP, garantiscano che ciò si verifichi.

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che ha preliminarmente eccepito il difetto assoluto di giurisdizione del giudice dello Stato, nonché l’inammissibilità del ricorso per difetto di oggetto e di motivi. Ha poi sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che ha preliminarmente eccepito il difetto assoluto di giurisdizione del giudice dello Stato, il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di interesse che per non essere statti esauriti tutti i gradi della Giustizia Sportiva nonché, infine, la tardività del ricorso. Ha infine sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

5. La Lega di società di Pallacanestro – Serie A non si è costituita in giudizio.

6. La OMISSIS s.p.a. non si è costituita in giudizio.

7. Con ricorso 11288/07, notificato il 26 novembre 2007 e depositato il successivo 11 dicembre, la OMISSISs.r.l. impugna tutti i provvedimenti con i quali le è stata negata dagli organismi dell’ordinamento sportivo competenti – ovvero prima dalla F.I.P. (per mezzo dei propri organi di giustizia e delle proprie articolazioni, tra cui eventualmente la stessa Lega) e poi dal CONI attraverso la Camera di Conciliazione – il titolo a partecipare al Campionato di Serie A per la stagione 2007 – 2008 e, in particolare, a) la decisione, emanata il 28 settembre 2007, con la quale la Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport del CONI ha rigettato la richiesta, presentata con la cd. istanza di arbitrato, di annullamento di tutti gli atti da essa impugnati (sotto indicati ai punti b e c) nonché di accertamento e di declaratoria del titolo sportivo della Società ricorrente ad essere ammessa a partecipare al Campionato di Serie A 2007 – 2008; b)  tutte le decisioni assunte dalla FIP per il tramite dei propri organi istituzionali e di giustizia sportiva, che ha prima consentito (con grave culpa in vigilando) il perpretarsi di una frode sportiva nel campionato di Serie A 2006 – 2007, poi ha negato il ripristino della regolarità del campionato in senso integrale (correggendo, come richiesto dalla OMISSIS, il risultato delle gare omologate con il risultato del campo, o almeno quella disputata dalla stessa contro il OMISSIS, nonostante vi fosse stata perpretata la frode sportiva) e in senso almeno parziale (allargando a 19 il numero delle società che avrebbero potuto partecipare alla Serie A 2007 – 2008, inserendovi la OMISSIS, retrocessa esclusivamente per effetto diretto della frode sportiva perpretata e  non corretta) e di conseguenza le ha negato il riconoscimento del titolo sportivo a partecipare al Campionato di Serie A 2007 – 2008 ovvero, in particolare, b1) la decisione emanata dalla Corte Federale della FIP in data 25 giugno 2007 n. 56 (C.U. n. 1107), con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato per la revisione della decisione del Giudice sportivo della FIP del 15 gennaio 2007 n. 223 (C.U. n. 456), di omologazione del risultato del campo della gara OMISSIS – OMISSIS (63-66), disputata in data 14 gennaio 2007, nonché di tale decisione del giudice sportivo; b2) le decisioni emanate in date 24 giugno 2007 e 26 luglio 2007 da parte del Consiglio Federale di non inserire la Società ricorrente tra le Società ammesse a partecipare al Campionato di Serie A 2007 – 2008; c) occorrendo, tutte le decisioni assunte dalla Lega per il tramite dei propri organi istituzionali e di giustizia sportiva, che non ha favorito il ripristino della regolarità del campionato né sollecitato la FIP in tal senso, vuoi per correggere, come richiesto dalla OMISSIS, il risultato delle gare omologate con il risultato del campo, o almeno quella disputata dalla stessa con il OMISSIS, vuoi per allargare a 19 il numero delle Società che avrebbero potuto partecipare alla Serie A 2007 – 2008, inserendovi la OMISSIS, retrocessa esclusivamente per effetto diretto della frode sportiva, ovvero in particolare, c1) la decisione assunta dalla Commissione di Appello della Lega in data 7 giugno 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento emanato dalla Lega di approvazione della classifica finale della Serie A 2006 – 2007 (che vedeva la ricorrente inserita tra le due retrocesse, in quanto al penultimo posto con l’Avellino, ed in virtù del miglior “score” di quest’ultima negli scontri diretti); c2) tutte le decisioni assunte, prima in via provvisoria dal Presidente della Lega (decisione 12 giugno 2007 di non luogo a procedere e 20 giugno 2007 di rigetto della richiesta) e poi in via definitiva dall’Assemblea della Lega (sedute in data 28 giugno 2007 di non luogo a procedere e in data 13 luglio 2007 di rigetto della richiesta). La ricorrente ha altresì chiesto l’accertamento del titolo sportivo della OMISSISs.r.l. a partecipare al Campionato di Serie A in assoluto ovvero per la stagione 2007 – 2008 e, in subordine, per la stagione immediatamente successiva alla conclusione della presente controversia.

8. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

Violazione artt. 3 e 97 Cost. - Violazione artt. 1 e 3 L. n. 241 del 1990 – Violazione art. 1 L. n. 241 del 1990 – Violazione del Trattato U.E. e, in particolare, degli artt. 81 - 86 – Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa – Violazione dell’obbligo di garantire la regolarità dei campionati (artt. 12 L. n. 91 del 1981 e 2, comma 2, dello Statuto del CONI) – Violazione di tutte le norme dell’ordinamento sportivo che prevedono i principi di democraticità, di imparzialità, di rispetto della par condicio e di garanzia di regolarità delle competizioni – Violazione art. 83 del Regolamento di Giustizia della FIP, che impone di omologare con lo 0-20 le gare con irregolare utilizzazione di un giocatore – Violazione art. 86 del Regolamento di giustizia della FIP, che impone la revisione delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, laddove si verifichino le circostanze verificatesi nella fattispecie – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, per travisamento dei fatti, per manifesta ingiustizia, per contraddittorietà, per illogicità manifesta, per sviamento di potere.

a)  Illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati e del diniego di riconoscimento del titolo sportivo della OMISSIS a partecipare al Campionato di Serie A.

Illegittimamente, una volta accertata la frode sportiva della OMISSIS s.p.a., il CONI e la FIP non hanno provveduto a ripristinare la situazione quo ante, garantendo al soggetto leso la piena reintegrazione del proprio interesse, applicando, in particolare, la normativa di settore che prevede l’omologazione della gara con lo 0-20.

b)  Illegittimità del provvedimento emanato dalla Corte Federale della FIP il 25 giugno 2007 recante diniego di revisione della decisione del Giudice Sportivo del 15 gennaio 2007.  La Corte Federale della FIP avrebbe dovuto ripristinare la legalità violata mediante lo strumento giuridico della revisione, previsto dall’art. 86 del Regolamento di giustizia della FIP. Illegittimamente, quindi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revisione ritenendo detto istituto applicabile solo ai provvedimenti di natura disciplinare, e tale non sarebbe quello del giudice sportivo in sede di omologazione del risultato di una gara.

La ricorrente chiede altresì la condanna del CONI e della FIP, con le rispettive articolazioni e organi di giustizia, in solido tra loro, a risarcire il danno subito per non aver potuto partecipare al Campionato di Serie A per la stagione 2007 – 2008. Con perizia giurata depositata il 13 giugno 2008 la ricorrente ha quantificato detto danno in € 2.428.000,00.

9. Con atto di motivi aggiunti, depositato il 28 gennaio 2008, la ricorrente impugna la decisione emanata, con motivazione, il 17 dicembre 2007 dalla Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport presso il CONI, con la quale è stato rigettato il suo ricorso, il cui dispositivo era stato impugnato con l’atto introduttivo del giudizio 11288/07.

Alla base della decisione arbitrale sono tre distinti ordini di motivi:

a) la OMISSIS avrebbe dovuto proporre impugnazione ordinaria del provvedimento del Giudice Sportivo, senza peraltro attendere la decisione arbitrale intervenuta sul caso OMISSIS l’11 – 18 maggio 2007, essendo la posizione di irregolarità del giocatore OMISSIS nota ben prima di quella data. Si conferma in tal modo l’inammissibilità della richiesta di revisione, seppure con motivazione diversa da quella dedotta dalla Corte Federale del 25 giugno 2007;

b) una volta condannata la OMISSIS s.p.a. con la penalizzazione di 12 punti la Federazione Italiana Pallacanestro avrebbe esaurito ogni potere sanzionatorio;

c) il riconoscimento del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A sarebbe potuto conseguire solo alla revisione del provvedimento di omologazione della gara OMISSIS – OMISSIS.

Preliminarmente – con riferimento al primo motivo di reiezione –  la ricorrente afferma che è del tutto infondato l’assunto secondo cui sarebbe inammissibile la richiesta di revisione della decisione del Giudice sportivo nazionale della FIP per non aver previamente impugnato tale decisione con i rimedi di impugnazione ordinaria, atteso che nessun principio impone l’avvenuto esperimento di tutti i rimedi di impugnazione ordinaria come condizione di ammissibilità della proposizione dei rimedi di impugnazione straordinaria.

Infondata, sempre ad avviso della ricorrente, anche la seconda motivazione posta a base della reiezione, che si fonda sull’assunto che una volta penalizzato il OMISSIS la FIP avrebbe esaurito ogni potere. Ciò in quanto gli organi dell’ordinamento sportivo, una volta scoperta la frode sportiva, hanno l’obbligo di ripristinare la legalità violata, in questo caso omologando il risultato con lo 0-20 in favore delle società che erano state “derubate”, come imposto dall’art. 83 del Regolamento della Giustizia della FIP.

Infine, è infondato anche il terzo motivo della reiezione, che si  fonda sull’assunto che il riconoscimento del titolo sportivo avrebbe potuto conseguire solo alla revisione del procedimento di omologazione della gara OMISSIS – OMISSIS. E’ sufficiente sul punto ricordare che il ricorso presentato in sede di revisione dalla società OMISSIS aveva ad oggetto proprio l’intervenuta omologazione della gara.

10. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che ha preliminarmente eccepito il difetto assoluto di giurisdizione del giudice dello Stato, nonché l’inammissibilità del ricorso per difetto di oggetto e di motivi. Ha poi sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

11. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che ha preliminarmente eccepito il difetto assoluto di giurisdizione del giudice dello Stato, il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di interesse che per non essere statti esauriti tutti i gradi della Giustizia Sportiva nonché, infine, la tardività del ricorso. Ha infine sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

12. Si è costituita in giudizio la Lega società di Pallacanestro Serie A, che ha preliminarmente eccepito il difetto assoluto di giurisdizione del giudice dello Stato, nonché l’inammissibilità del ricorso per difetto di oggetto e di motivi e, infine, la sua tardività. Ha poi sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

13. Le squadre OMISSIS,  OMISSIS  Srl, OMISSIS Srl, OMISSIS Spa, OMISSIS, Srl OMISSIS Spa, OMISSIS Spa, OMISSIS Srl, OMISSIS Spa, OMISSIS Spa, OMISSIS Srl, OMISSIS Srl, OMISSIS Srl, OMISSIS Spa, Ss OMISSIS Srl,  OMISSIS Spa, OMISSIS Srl, OMISSIS Spa,   Us OMISSISnon si sono costituite in giudizio.

14. Con ordinanza n. 3960 del 29 agosto 2007 (confermata dalla VI Sez. del Consiglio di Stato con ord. n. 5031 del 25 settembre 2007)  è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva richiesta con il ricorso 7364/07.

15. All’udienza del 26 giugno 2008 le cause sono state trattenute per la decisione.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi nn. 7364/07 e 11288/07, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Tra tutte le eccezioni sollevate dalla Federazione Italiana Pallacanestro (d’ora in poi, FIP), dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d’ora in poi, CONI) e dalla Lega società di Pallacanestro Serie A  il Collegio ritiene di dover principiare dall’esame di quella relativa al difetto assoluto di giurisdizione del giudice dello Stato, dedotta  in relazione ad entrambi i ricorsi. Il difetto di giurisdizione di questo giudice, infatti, lo priverebbe del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, sia in rito che nel  merito (Cons.Stato, V Sez., 22 maggio 2006 n. 3026; T.A.R. Lazio,  Sez. III ter, 20 luglio 2006 n. 6180) e persino di dare atto del sopravvenuto difetto di interesse al ricorso 7364/07, dichiarato dalla OMISSISs.p.a. nel corso dell’udienza di discussione (con dichiarazione messa a verbale).

Al fine del decidere il Collegio ritiene necessario ricondurre la complessa vicenda contenziosa nei suoi esatti confini.

Oggetto della controversia instaurata con entrambi i giudizi è la mancata assegnazione di due punti in relazione alla partita disputata il 14 gennaio 2007 con la OMISSIS s.p.a., vinta da quest’ultima con soli 3 punti di scarto. A questa partita aveva infatti preso parte il giocatore OMISSIS (che, segnando 22 punti, aveva dato una svolta decisiva alla gara) il cui utilizzo irregolare (in questa e in  altre quattro partite) è stato  da ultimo riconosciuto e dichiarato nei due lodi pronunciati dalla Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport dell’11 maggio 2007, che hanno inflitto alla squadra trevigiana 12 punti di penalizzazione ed al sig.  OMISSIS (dirigente della società preposto al mercato e ai contratti con gli atleti) l’inibizione allo svolgimento di attività federali. Ove detta partita fosse stata omologata con il punteggio di 0-20 a sfavore della società che si era illegittimamente avvalsa del giocatore – così come previsto dall’art. 83, terzo comma, del Regolamento di Giustizia della FIP – alla  ricorrente sarebbero stati attribuiti due punti, con la conseguenza che in Legadue sarebbe retrocesso l’Avellino. In altri termini, dunque, la ricorrente rivendica la vittoria a tavolino della partita giocata con il   OMISSIS per ottenere il titolo sportivo che le consenta di disputare il Campionato di Serie A.

Ciò chiarito in fatto, occorre considerare che ai sensi del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale statale degli atti a contenuto tecnico sportivo. Tale criterio trova una deroga solo nel caso di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo; in tale ipotesi, le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In altri termini, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons.Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025).

Facendo applicazione di detti  principi questa Sezione ha affermato la propria giurisdizione, anche in materia disciplinare, in presenza di atti incidenti su posizioni giuridiche rilevanti nell’ordinamento generale (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21 giugno 2007 n. 5645; 8 giugno 2007 n. 5280), motivatamente confermando tale conclusione (19 marzo 2008 n. 2472) nonostante il contrario orientamento espresso dal C.si. 8 novembre 2007 n. 1048, mentre l’ha esclusa in relazione a controversie nelle quali si deduceva la mancata iscrizione di un arbitro alla CAN A, essendo alla stessa sotteso un giudizio basato esclusivamente sulle qualità tecniche espresse da detto soggetto  (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, .5 novembre 2007 n. 10911).

Non può dubitarsi che nel caso in esame si chiede l’applicazione della regola tecnico – sportiva (art. 83 del Regolamento di Giustizia della FIP) che prevede la vittoria a tavolino della squadra che ha giocato contro una società che ha messo in campo un giocatore in posizione irregolare, richiesta avanzata con uno strumento straordinario – quello della revisione ex art. 86 del cit. Regolamento di Giustizia – ritenuto dalla Camera arbitrale inammissibile in ragione della possibilità, per la società OMISSIS, di proporre nei termini il rimedio ordinario.

Ritiene il Collegio che la ricorrente non possa essere seguita allorché radica la giurisdizione di questo giudice sulla circostanza che la controversia si impunta sull’applicabilità o meno dell’art. 86 del Regolamento di Giustizia della FIP, e cioè di una norma di carattere “non tecnico”.

Non può essere, infatti, la natura della disciplina invocata dall’interessato a radicare la giurisdizione sul giudice sportivo o su quello statale. E ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo perché lo stesso Regolamento di Giustizia al Titolo II contempla norme per la cui applicazione certamente non è invocabile l’intervento del giudice statale. L’omessa inflizione dell’ammonizione ad un tesserato o ad una società (art. 9) o la mancata comminatoria della squalifica ai giocatori o agli allenatori (art. 12) non può sfociare in un ricorso dinanzi al giudice amministrativo, e ciò indipendentemente dalle conseguenze che l’applicazione di dette sanzioni “tecniche” possono avere sul corso del Campionato.

In secondo luogo perché una diversa conclusione finirebbe per far dipendere l’individuazione del giudice competente a risolvere la controversia dalla normativa che il ricorrente invoca a sostegno della propria pretesa.

Ciò che rileva, invece, al fine di escludere la giurisdizione del giudice dello Stato è il fatto incontestabile che la controversia abbia ad oggetto il mancato riconoscimento della vittoria a tavolino della OMISSISs.r.l. nella partita dalla stessa disputata il 17 gennaio 2007 con la   OMISSIS s.p.a.. Si tratta, quindi, di questione puramente tecnica, che certamente non sarebbe uscita dai confini della Giustizia sportiva se la ricorrente si fosse diligentemente attivata allorquando la notizia della partecipazione irregolare del giocatore OMISSIS era divenuta ufficiale (Comunicato della FIP del 22 febbraio 2007). 

In altri termini, e per concludere, stabilire se una squadra debba o no vincere una partita a tavolino, indipendentemente dalle ragioni per le quali lo stravolgimento del risultato conseguito sul campo venga chiesto, così come se un giocatore debba essere ammonito o squalificato rientra nella competenza inderogabile degli organi dell’ordinamento sportivo.

2. Per le ragioni che precedono i ricorsi nn. 7364/07 e 11288/07 devono essere dichiarati inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. 7364/07 e 11288/07, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari dei giudizi.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 giugno  2008.

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