T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7377/2008

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

- Sezione Terza Ter –

composto dai Magistrati:

Italo Riggio                     Presidente

Giulia Ferrari                            Consigliere – relatore

Stefano Fantini                  Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Falcucci e Elisabetta Cinelli e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Caio Mario n. 8 presso l’avv. Falcucci,

contro

la Federazione Italiana Canoa Kayak, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Melara e Francesco Vannicelli e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Varrone n. 9, presso lo studio dell’avv. Vannicelli, e

il sig. OMISSIS, Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, non costituito in giudizio, nonché

nei confronti

dei sig.ri OMISSIS  e OMISSIS, entrambi non costituiti in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensiva,

della determinazione di preventivo depennamento della candidatura alla carica federale di Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, comunicata all’interessato con raccomandata n. 5410 del 30 novembre 2007, e della delibera dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva del 15 dicembre 2007 della predetta Federazione, che ha nominato Presidente il sig. Buonfiglio.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Canoa Kayak;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 10 luglio 2008 il Consigliere Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 3 gennaio 2008 e depositato il successivo 29 gennaio,  il sig. OMISSIS impugna la determinazione di preventivo depennamento della sua candidatura alla carica federale di Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, (d’ora in poi, FICK) comunicata all’interessato con raccomandata n. 5410 del 30 novembre 2007, nonché la delibera dell’Assemblea nazionale straordinaria elettiva del 15 dicembre 2007 della predetta Federazione, che ha nominato Presidente il sig. OMISSIS.

Espone, in fatto, di essere stato consigliere e tesserato della FICK, federata al CONI. In data 5 ottobre 2007 sono state presentate contemporaneamente da sei consiglieri federali FICK, che rappresentavano la metà più uno del Consiglio Federale della FICK, le dimissioni, a seguito delle quali il Presidente, sig. OMISSIS, ha indetto l’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva della FICK per i giorni 15 e 16 dicembre 2007. In data 6 novembre 2007 il ricorrente ha presentato la propria candidatura per ricoprire la carica di Presidente Federale, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto Federale. Con nota del 30 novembre 2007 il Segretario Generale della FICK ha comunicato al ricorrente che la sua candidatura era stata depennata, essendosi costituito come parte resistente (in qualità di Presidente della soc. OMISSIS) in una causa promossa dal CONI avanti al T.A.R. Lazio ed essendo convenuto in un'altra causa, anch’essa proposta dal CONI, davanti al Tribunale di Roma per il rilascio di un immobile di proprietà della società che egli occuperebbe sine titulo. Detta decisione era stata presa in ottemperanza al disposto dell’art. 55 B/b dello Statuto Federale FICK, che prevede l’ineleggibilità di quanti abbiano controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e altri Organismi riconosciuti dal CONI. Con istanza del 15 dicembre 2007 il ricorrente ha chiesto la verifica del possesso dei requisiti di tutti gli altri candidati. Lo stesso giorno l’Assemblea nazionale straordinaria elettiva ha eletto Presidente della Federazione il sig. Buonfiglio.

2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo:

a) Incostituzionalità dell’art. 55 B/b dello Statuto Federale FICK, che prevede l’ineleggibilità di quanti abbiano controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e altri Organismi riconosciuti dal CONI. La previsione dell’art. 55B/b è illegittima perché in contrasto con il disposto degli artt. 111 e 113 Cost., che non prevedono alcuna limitazione preventiva all’esercizio della tutela di un diritto.

b)  Erronea interpretazione art. 55 B/b dello Statuto Federale FICK, che prevede l’ineleggibilità di quanti abbiano controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e altri Organismi riconosciuti dal CONI.  L’art. 55 B/b dello Statuto Federale FICK non era comunque applicabile in relazione alla candidatura presentata dal ricorrente, essendo stato evocato in giudizi promossi dal CONI.

c) Eccesso e/o sviamento di potere da parte della FICK, laddove ritiene l’equivalenza tra stato di soggetto passivo e stato di soggetto attivo. Illegittimamente la FICK non ha valutato la diversa posizione assunta in un processo dalla parte attrice e da quella convenuta.

d)  Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illegittimamente la   Federazione ha depennato la candidatura del ricorrente e non anche  quella del sig. Buonfiglio (poi eletto alla carica di Presidente), avendo questi promosso, in qualità di Presidente della FICK, una causa contro il CONI.

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK), che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per non essere stato esperito il previo ricorso amministrativo ex art. 65 del Regolamento federale e comunque per non essere stata rispettata la pregiudiziale sportiva, mentre nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

4. Il sig. Luciano Buonfiglio, eletto Presidente della FICK, non si è costituito in giudizio.

5. I sig.ri OMISSIS e OMISSIS, evocati in giudizio in qualità di cointeressati, non si sono costituiti in giudizio.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le  parti costituite  hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Nella camera di consiglio del 10 marzo 2008, nell’accordo delle parti, l’esame dell’istanza  di sospensione proposta dal ricorrente è stato abbinato al merito.

8. All’udienza del 10 luglio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, il sig. OMISSIS  impugna la determinazione di depennamento della sua candidatura alla carica federale di Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, (d’ora in poi, FICK) comunicatagli con raccomandata n. 5410 del 30 novembre 2007, nonché la delibera dell’Assemblea nazionale straordinaria elettiva del 15 dicembre 2007 della predetta Federazione, che ha nominato Presidente il sig. OMISSIS.

Il ricorso è irricevibile.

Ai sensi dell’art. 3, primo comma, D.L. 19 agosto 2003 n. 220, “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. Il terzo comma del cit. art. 3 dispone che “Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'art. 23 bis della stessa legge”.

Essendo nel caso all’esame del Collegio impugnati atti della Federazione, al gravame si applica dunque  la disciplina dettata dall’art. 23 bis.

Detta norma, che riduce alla metà tutti i termini relativi ai giudizi di merito nelle materie contemplate dal primo comma dello stesso articolo, salvo quelli per la proposizione del ricorso, enuclea un regime speciale, riservato ai giudizi relativi alle materie tassativamente elencate nel primo comma (ed in altre leggi che alla stessa fanno rinvio), che si caratterizza, secondo quanto disposto dal cit. secondo comma, per la dimidiazione di tutti i termini processuali, ad eccezione di quelli per la proposizione del ricorso. L’art. 23 bis sottrae, dunque, solamente la proposizione del ricorso (id est,  la notificazione dell’atto introduttivo) al regime della riduzione alla metà dei termini processuali, che opera, al contrario, per il suo deposito (Cons. Stato, Ap., 31 maggio 2002 n. 5; V Sez., 23 maggio 2006 n. 3043;  IV Sez., 7 giugno 2004 n. 3541; V Sez., 6 ottobre 2003 n. 5897; V Sez., 18 settembre 2003 n. 5326; 28 agosto 2001 n. 4562; T.A.R. Lazio, III Sez., 4 dicembre 2004, n. 14825; I Sez., 8 ottobre 2004  n. 10490; T.A.R. Catanzaro 30 luglio 2004 n. 1739; T.A.R. Bari, I Sez., 9 giugno 2004 n. 2480; T.A.R. Toscana, III Sez., 19 maggio 2004 n. 1452; T.A.R. Lazio, III Sez., 3 febbraio 2004 n. 983; I Sez., 28 gennaio 2004 n. 823; T.A.R. Catanzaro, II Sez., 9 dicembre 2003 n. 3449; T.A.R. Veneto, I Sez., 12 novembre 2003 n. 5679 ).

Né può fare indurre in equivoco il testo della norma che esclude dalla dimidiazione dei termini quelli relativi alla “proposizione del ricorso”. Ed invero, nel processo amministrativo la proposizione del ricorso assolve alla medesima funzione introduttiva del giudizio che nel processo civile è assegnata alla citazione, essendo entrambi atti con i quali si determina la c.d. provocatio ad litem.  Prova della correttezza di questa conclusione è nell’ordinanza della Corte costituzionale  n. 382 del 7 ottobre 2005, secondo la quale la controversia deve ritenersi proposta  con la notifica del ricorso, assumendo il deposito dello stesso rilevanza esclusivamente al fine della sua procedibilità.

Il ricorso dunque, notificato al più tardi il 3 gennaio 2008 e depositato solo il 29 gennaio 2008, è inammissibile per tardivo deposito.

2. Rileva peraltro il Collegio che seppure si potesse superare questo assorbente profilo di irricevibilità, il ricorso sarebbe comunque  in parte improcedibile  ed in parte inammissibile.

Ed invero, il settimo comma dell’art. 65 del Regolamento della Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK) prevede il depennamento dei candidati nei cui confronti la Segreteria Federale ha accertato la carenza di requisiti prescritti. Avverso il provvedimento di depennamento l’interessato può presentare ricorso, entro 48 ore dalla ricezione della decisione, alla Segreteria Federale. La norma regolamentare prevede, dunque, la possibilità per il candidato, che non ritenga corretta la decisione, di fare ricorso. Ove l’interessato decida in tale senso dovrà necessariamente prima esperire il rimedio interno, rappresentato dal ricorso alla Segreteria Federale. In altri termini, la “facoltà” prevista dall’ottavo comma dell’art. 65 è di contestare la decisione federale, ma ove l’interessato decida di avvalersi di tale facoltà, deve obbligatoriamente essere esperito il ricorso alla Segreteria Federale entro 48 ore.

Il sig. OMISSIS non ha esperito tale rimedio, con la conseguenza che il ricorso avverso il proprio depennamento, proposto direttamente dinanzi a questo Tribunale, è improcedibile.

Il Collegio non può infatti prendere in esame i rilievi dedotti nella memoria depositata il 12 marzo 2008 avverso la norma del regolamento federale, atteso che la stessa non è stata impugnata con l’atto introduttivo del giudizio ma censurata per la prima volta con memoria non notificata.

3. Il ricorso è invece inammissibile nella parte rivolta avverso la nomina del sig. Buonfiglio a Presidente della FICK, atteso che il suo annullamento è chiesto dallo stesso ricorrente solo in quanto “delibera viziata dal depennamento ingiustificato della candidatura del sig. OMISSIS” (pag. 2 del ricorso).

4 Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato  irricevibile.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 luglio 2008.

Italo Riggio                     Presidente

Giulia Ferrari                   Consigliere - Estensore

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