T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6550/ 2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio De Gregorio, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Cecinelli, presso il cui studio in Roma, p.zza A. Mancini, 4, è elettivamente domiciliato;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali del Turismo e lo Sport, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Coni del 16.01.2013 n. 00002d7/13, con il quale è stata revocata alla OMISSIS - l'affiliazione e l'iscrizione n. 63341 al registro del Coni quale associazione sportiva dilettantistica (atto di costituzione ex art. 10 d.p.r. n. 1199/1971)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali del Turismo e lo Sport;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato che il ricorso - come comunicato alle parti e dato atto a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. - è improcedibile, atteso che la ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva, che obbliga i soggetti ad esaurire prima tutti i gradi della giustizia sportiva e solo a conclusione dei procedimenti interni rivolgersi al giudice dello Stato, e sempre che lo stesso abbia giurisdizione (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604);

Considerato che l’obbligo del previo esperimento di tutti i gradi di giustizia sportiva sussiste anche nel caso in cui l’interessato decida di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato;

Ritenuto in ogni caso che il ricorso, ove pure potesse superarsi tale profilo assorbente di improcedibilità, non potrebbe comunque trovare positiva valutazione per le ragioni che saranno di seguito brevemente esposte;

Ritenuti preliminarmente inammissibili tutti i motivi del ricorso trasposto, a seguito di opposizione del CONI, che sono nuovi rispetto a quelli dedotti in sede straordinaria;

Considerato altresì che in sede straordinaria non era stata impugnato il provvedimento direttoriale n. 67 del 26 novembre 2012, seppure richiamato nella nota impugnata del 16 gennaio 2013, con la conseguenza che l’impugnazione, per la prima volta, in sede giurisdizionale è tardiva perché avvenuta ben oltre il termine di sessanta giorni dalla sua conoscenza;

Considerato che il CNS Libertas, con nota non gravata, con delibera di Giunta Nazionale 116/G/2012 (comunicata al CONI con nota n. 1798 del 7 novembre 2012) ha revocato l’affiliazione alla ricorrente ASD OMISSIS, con la conseguenza che quest’ultima non risulta più affiliata ad un organismo riconosciuto dal CONI;

Considerato che l’iscrizione al registro del CONI (la cui cancellazione costituisce oggetto del ricorso in sede straordinaria poi trasposto dinanzi al Tar Lazio) è stata disposta in considerazione dell’affiliazione della ricorrente ASD OMISSIS alla CNS Libertas;

Vista, in relazione alla censura di incompetenza del sig. OMISSIS, la delibera del Segretario generale del CONI, sig. OMISSIS, che ha delegato il Direttore della Direzione Territorio e Promozione dello sport, sig. OMISSIS, “ad assumere i provvedimenti di cui agli artt. 3 e 5 delle Norme per l’istituzione e Funzionamento del registra Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1288 dell’11 novembre 2003“;

Considerato che tale delega è stata reiterata con successiva deliberazione n. 1 del 12 marzo 2013;

Considerato che agli effetti delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato non rileva la circostanza che la ricorrente nel 2013 sia affiliata alla CNS Libertas, come dimostra l’attestato dalla stessa ASD OMISSISdepositato agli atti di causa il 27 giugno 2013, atteso che il provvedimento impugnato fotografa la situazione fattuale del 2012 mentre tale elemento nuovo potrà eventualmente essere fatto valere per chiedere al CONI una nuova iscrizione nel registro;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ma che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per omesso previo esperimento dei gradi di giustizia sportiva.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2013

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