F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 108/AA del 04/01/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: 32 sexies ROSSI – U S SASSUOLO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 170 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. CARLO ROSSI, e della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
ROSSI CARLO, Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Sassuolo Calcio Srl, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione al Titolo II) - Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del C.U. n. 366/A del 26.04.2016, per aver depositato oltre il termine del 20/06/2016, previsto dalla normativa federale, il nulla osta del Prefetto di Reggio Emilia relativo all’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2016/2017 in un impianto non ubicato nel proprio comune, lo Stadio “Mapei Stadium” di Reggio Emilia;
U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, in quanto società di cui il soggetto avvisato era legale rappresentante al momento della commissione dei fatti;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CARLO ROSSI, in proprio e nell’interesse della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., nella qualità di legale rappresentante;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 giorni di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda per il Sig. CARLO ROSSI e dell’ammenda di € 14.000,00 per la società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.