F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 108/AA del 04/01/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: 32 sexies ROSSI – U S SASSUOLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 170 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. CARLO ROSSI, e della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROSSI CARLO, Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Sassuolo Calcio Srl, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione al Titolo II) - Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del C.U. n. 366/A del 26.04.2016, per aver depositato oltre il termine del 20/06/2016, previsto dalla normativa federale, il nulla osta del Prefetto di Reggio Emilia relativo all’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2016/2017 in un impianto non ubicato nel proprio comune, lo Stadio “Mapei Stadium” di Reggio Emilia;

 

U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, in quanto società di cui il soggetto avvisato era legale rappresentante al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CARLO ROSSI, in proprio e nell’interesse della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., nella qualità di legale rappresentante;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 giorni di inibizione ed5.000,00 di ammenda per il Sig. CARLO ROSSI e dell’ammenda di14.000,00 per la società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.



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