F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 113/AA del 30/01/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VITALE – DE ROSA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 300 pfi16-17 adottato nei confronti dei Sig.ri LUIGI VITALE e GIUSEPPE DE ROSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI VITALE e GIUSEPPE DE ROSA, all’epoca dei fatti calciatori della Società Polisportiva Viggiano, in violazione delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 1, dello stesso codice, per avere avuto contatti con soggetto inibito e precluso, Sig. Postiglione Giuseppe, in occasione dei rispettivi tesseramenti per la Società Polisportiva Viggiano e nel prosieguo della stagione sportiva 2014-15;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri LUIGI VITALE e GIUSEPPE DE ROSA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. LUIGI VITALE e di 4 giornate di squalifica per il Sig. GIUSEPPE DE ROSA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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