F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 117/AA del 13/02/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BISCEGLIE-INGROSSO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1234 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. GIUSEPPE INGROSSO e della società A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE INGROSSO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore, Sig. Salvatore D’ancora, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della

L.N.D. con decisione prot. 115/CAE 2015/2016 del 23 marzo 2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia;

 

A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GIUSEPPE INGROSSO e del Sig. NICOLA CANONICO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. GIUSEPPE INGROSSO in continuazione con la sanzione irrogata all’esito del procedimento n. 785pf15-16, come da decisione pubblicato con C.U. n. 9/TFNSez. Disciplinare del 29.07.2016, di un punto di penalizzazione ed200,00 di ammenda per la società A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD in continuazione con la sanzione irrogata all’esito del procedimento n. 785pf15-16, come da decisione pubblicato con C.U. n. 9/TFNSez. Disciplinare del 29.07.2016;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it