F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 124/AA del 22/02/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ICARDI – FC INTERNAZIONALE MILANO SPA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Mauro ICARDI, e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Mauro ICARDI, calciatore della società FC Internazionale Milano, per avere, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 12, comma 7, del C.G.S., fatto riferimento, alle pagine 61 e seguenti del proprio libro autobiografico “Sempre avanti”, edito da “Sperling

& Kupfer Editori” nel mese di ottobre 2016, a fatti inneggianti a condotte violente, ed utilizzato delle espressioni ingiuriose, offensive, ed altamente diseducative, costituenti incitamento ed apologia alla violenza, ponendo così in essere un comportamento contrario a principi di lealtà, correttezza e probità;

 

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 12, comma 5 del C.G.S., in quanto società di appartenenza del soggetto avvisato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro ICARDI, e dal Sig. Giovanni Gardini, in qualità di rappresentante della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Mauro ICARDI e di6.500,00 (seimilacinquecento/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

 

 
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