F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 128/AA del 08/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI LORENZO – FABBRO – SPAGNOL – SAS CASARSA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 218 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Ciro DI LORENZO, Edoardo FABBRO, Ermes SPAGNOL, Massimo TREVISAN e della società S.A.S. CASARSA, avente ad oggetto la seguente condotta:
CIRO DI LORENZO, in qualità di consigliere presso la società SAS Casarsa, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in concorso con i sigg. Pusceddu, Spagnol ed Odorico chiesto ad alcuni giovani calciatori (all’epoca dei fatti tesserati per l’A.S.D. Sanvitese e la Polisportiva Gleris), di partecipare alla riunione del 27 giugno 2016 presso la sede legale della SAS Casarsa per convincerli a non tesserarsi per la stagione sportiva 2016/17 per la Sanvitese e per la Polisportiva Gleris, bensì per la ASD Casarsa;
EDOARDO FABBRO, direttore sportivo della ASD S.A.S. Casarsa, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere in tale sua qualità partecipato alla riunione del 27 giugno 2016 presso la sede legale della S.A.S. Casarsa al fine di persuadere con varie motivazioni a far iscrivere i giovani ragazzi, per la maggior parte infrasedicenni – da parte dei loro genitori – presso società S.A.S. Casarsa;
ERMES SPAGNOL, in qualità di dirigente/consigliere presso la società SAS Casarsa, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in concorso con i sigg. Di Lorenzo, Pusceddu ed Odorico chiesto ad alcuni giovani calciatori (all’epoca dei fatti tesserati per l’A.S.D. Sanvitese e per la Pol. Gleris), di partecipare alla riunione del 27 giugno 2016 presso la sede legale della SAS Casarsa per convincerli a non tesserarsi per la stagione sportiva 2016/17 per la Sanvitese e per la Polisportiva Gleris, bensì per la S.A.S. Casarsa;
TREVISAN MASSIMO, nella qualità di Presidente della Pol. Gleris, in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, in forza del suo ruolo di immedesimazione organica, ai principi di lealtà, probità e correttezza non avendo vigilato a che il sig. Odorico Matteo ricevesse dalla Pol. Gleris la somma di € 200,00 mensili in nero e quindi in violazione degli artt. 1 bis n. 1 e 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 94 delle NOIF;
S.A.S. CASARSA, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale appartenevano o per la quale hanno operato i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Ciro DI LORENZO, dal Sig. Edoardo FABBRO, dal Sig. Ermes SPAGNOL, dal Sig. Massimo TREVISAN e dal Sig. Claudio Colussi nell’interesse della società S.A.S. CASARSA in qualità di Presidente e legale rappresentante;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Ciro DI LORENZO, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Edoardo FABBRO, mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Ermes SPAGNOL, mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) per il Sig. Massimo TREVISAN e di euro 170,00 (centosettanta) di ammenda per la società S.A.S. CASARSA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.