F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 130/AA del 09/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCHIONNI – SAMBENEDETTESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 449 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Nazzareno MARCHIONNI e della società S.S. SAMBENEDETTESE a R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
NAZZARENO MARCHIONNI, Segretario Sportivo della Società S.S. SAMBENEDETTESE a R. L., responsabile della pratiche relative ai tesseramenti dei calciatori, per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., per aver consentito che il calciatore Ewansiha Emmanuel Tom, tra la fine del luglio 2016 e l’inizio dell’agosto del 2016, partecipasse ad allenamenti e giocasse le gare amichevoli contro le società Cascia (24.07.2016) e Trastevere (28.07.2016) nella fila della società S.S. SAMBENEDETTESE, senza aver richiesto ed ottenuto il necessario nulla-osta da parte della società di appartenenza;
S.S. SAMBENEDETTESE, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nazzareno MARCHIONNI e della società S.S. SAMBENEDETTESE a R.L.;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Nazzareno MARCHIONNI e di € 1.200,00 di ammenda per la società S.S. SAMBENEDETTESE a R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.