F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 134/AA del 15/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CESTRA – DE VECCHIS – ASD CITTA’ DI VALMONTONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 259 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano CESTRA,        della Sig.ra Francesca DE VECCHIS e della società ASD CITTÀ DI VALMONTONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMILIANO CESTRA, Segretario della società ADS Città di Valmontone, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, nonché del p.to 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. stagione sportiva 2015/2016, per aver consentito o quantomeno non impedito che agli allenamenti/provini organizzati dalla propria Società alla fine di giugno 2016 prendessero parte i sig.ri Celli Francesco e Bencivenga Gabriele, entrambi minori e tesserati per la Soc. ASD Fortitudo Academy, il tutto senza che preventivamente fossero stati richiesti ed ottenuti l’autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico e il nulla osta della Soc. ASD Fortitudo Academy;

 

FRANCESCA DE VECCHIS, Presidente pro tempore della Soc. ASD Città  di Valmontone, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 bis, e 10, comma 2, del CGS, nonché del p.to 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. stagione sportiva 2015/2016, per aver consentito o quantomeno non impedito che agli allenamenti/provini organizzati dalla propria Società alla fine di giugno 2016 prendessero parte i sig.ri Celli Francesco e Bencivenga Gabriele, entrambi minori e tesserati per la Soc. ASD Fortitudo Academy, il tutto senza che preventivamente fossero stati richiesti ed ottenuti l’autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico e il nulla osta della Soc. ASD Fortitudo Academy;

 

ASD CITTÀ DI VALMONTONE, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 ed oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in quanto società alla quale appartenevano i detti soggetti al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano CESTRA e dalla Sig.ra Francesca DE VECCHIS in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CITTÀ DI VALMONTONE;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo allapplicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Massimiliano CESTRA, di mesi 2 (due) di inibizione per la Sig.ra Francesca DE VECCHIS e di

€ 400 (quattrocento) di ammenda per la società ASD CITTÀ DI VALMONTONE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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