F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 136/AA del 15/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CIAMBOTTINI-AD VOLUNTAS CALCIO SPOLETO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 411 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. RICCARDO CIAMBOTTINI e della società A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RICCARDO CIAMBOTTINI, all’epoca dei fatti Presidente della A.D. Voluntas Calcio Spoleto, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, con artificio consistito nel far credere alla Sig.ra Laura Baldi che occorreva che la stessa corrispondesse somme di denaro necessarie per il pagamento del vitto e dell’alloggio a favore del figlio minore Tommaso Martini, chiesto ed ottenuto, in più soluzioni, la somma di euro 1.500,00, in realtà mai utilizzate a tal fine bensì trattenute dallo stesso;

 

A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere, dal proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. RICCARDO CIAMBOTTINI in proprio e nell’interesse della società A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO, in qualità di legale rappresentante;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. RICCARDO CIAMBOTTINI e di € 1.500,00 di ammenda per la società A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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