F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 138/AA del 20/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIANCASPRO – FC BARI 1908

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 486 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Cosimo Antonio GIANCASPRO e della società F.C. BARI 1908 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

COSIMO ANTONIO GIANCASPRO, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della F.C. Bari 1908 S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, e 6 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per aver conferito mandato di rappresentanza datato 30.8.2016 al sig. D’Ippolito Vincenzo, soggetto all’epoca non iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C.;

 

F.C. BARI 1908 S.p.A., per responsabilità diretta in virtù dei comportamenti posti in essere dal Sig. Cosimo Antonio GIANCASPRO, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cosimo Antonio GIANCASPRO in proprio e, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per conto della società F.C. BARI 1908 S.p.A.;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.000,00 (mille) di ammenda per il Sig. Cosimo Antonio GIANCASPRO e di € 1.000,00 (mille) di ammenda per la società F.C. BARI 1908 S.p.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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