F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 139/AA del 22/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PAPPACENA-CORRADO-ASD PIANETA SPORTO SARNO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 382 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg. ALBERTO PAPPACENA, ANTONIO CORRADO e della società A.S.D. PIANETA SPORT SARNO,
avente ad oggetto la seguente condotta:
ALBERTO PAPPACENA, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pianeta Sport Sarno, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Liberato Di Salvatore e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara A.S.D. Pianeta Sport Sarno – A.S.D. San Valentino del 07.02.2015, valevole per il campionato Seconda Categoria, girone E;
ANTONIO CORRADO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Pianeta Sport Sarno, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Pianeta Sport Sarno in occasione della gara A.S.D. Pianeta Sport Sarno – A.S.D. San Valentino del 07.02.2015, valevole per il campionato Seconda Categoria, girone E, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Liberato Di Salvatore, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
A.S.D. PIANETA SPORT SARNO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ALBERTO PAPPACENA in proprio e nell’interesse della società A.S.D. PIANETA SPORT SARNO, in qualità di legale rappresentante e dal Sig. ANTONIO CORRADO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. ALBERTO PAPPACENA, di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. ANTONIO CORRADO e di 1 punto di penalizzazione e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. PIANETA SPORT SARNO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.