F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 141/AA del 28/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SSD LOMELLINA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 239 pfi 16/17 adottato nei confronti della società S.S.D. LOMELLINA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

S.S.D. LOMELLINA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per aver un proprio calciatore, Samuele Piedinovi, in violazione della clausola compromissoria, adito la giustizia ordinaria nei confronti del calciatore Cesare Scarparo, tesserato per la società G.S. Superga, a seguito di un incidente verificatosi nella gara del 24 gennaio 2016;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GIUSEPPE GIOVANNI MARCHESI, in qualità di legale rappresentante della società S.S.D. LOMELLINA CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 334,00 per la società S.S.D. LOMELLINA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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