F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 144/AA del 03/04/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:D’ALESSIO MONTE GIOVANNI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 590 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. GIOVANNI D’ALESSIO MONTE, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIOVANNI D’ALESSIO MONTE, allenatore professionista di seconda categoria, non tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 per alcuna società, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., con riferimento a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1, punto 14), pubblicato il 1° luglio 2015, stagione sportiva 2015/2016, per avere omesso di depositare, presso il Dipartimento Interregionale L.N.D., l'accordo economico con la
A.S.D. PUTEOLANA 1909 sottoscritto in data 16 ottobre 2014 entro il termine di gg. 20 dalla predetta data, ma tardivamente solo in data 12 dicembre 2014;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GIOVANNI D’ALESSIO MONTE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 giorni di squalifica nei confronti del Sig. GIOVANNI D’ALESSIO MONTE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.