F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 148/AA del 07/04/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MASSIMO FERRERO e UC SAMPDORIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 755 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. MASSIMO FERRERO e della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO FERRERO, Presidente della U.C. Sampdoria S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere un comportamento volgare ed antisportivo, sia gestuale che verbale, durante la gara Sampdoria – Roma disputata in data 29/01/2017, valevole per la 22ª giornata del campionato di calcio Serie A Tim, in occasione del goal del calciatore della Sampdoria Dennis Praet;

 

U.C. SAMPDORIA S.P.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al proprio Presidente, Sig. MASSIMO FERRERO;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MASSIMO FERRERO e dal Sig. MASSIMO IENCA, nella qualità di Segretario Generale nell’interesse della società U.C. SAMPDORIA S.P.A.;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. MASSIMO FERRERO e di € 6.000,00 di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA S.P.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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