F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 152/AA del 14/04/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: OMAR FRONTINI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 187 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. OMAR FRONTINI, avente ad oggetto la seguente condotta:
OMAR FRONTINI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 16, commi 1 e 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi della società A.S. Varese S.p.A., pur in assenza di regolare mandato, nonostante assistesse, in forza di formale mandato conferito, il calciatore Achraf Lazaar nell’ambito della stipulazione del contratto con la società A.S. Varese S.p.A. del 28.11.2012;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. OMAR FRONTINI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione e di Euro 2.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. OMAR FRONTINI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.