F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 153/AA del 14/04/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ODORICO – PUSCEDDU – POL GLERIS
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 218 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Matteo ODORICO, del Sig. Luigi PUSCEDDU e della società POLISPORTIVA GLERIS, avente ad oggetto la seguente condotta:
MATTEO ODORICO, tesserato nella stagione sportiva 2015/16 quale calciatore della Spal Cordovado, ma che, di fatto, all’epoca dei fatti (27 giugno 2016) svolgeva il ruolo di allenatore del Settore Giovanile della Polisportiva Gleris (successivamente all’inizio della stagione sportiva 2016/17 si è tesserato in qualità di calciatore presso la ASD S.A.S. Casarsa), in violazione dell’art. 1 bis n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in concorso con i sigg.ri Di Lorenzo e Pusceddu chiesto ai calciatori tesserati per la Polisportiva Gleris di partecipare alla riunione del 27 giugno 2016 presso la sede legale della SAS Casarsa per convincerli a non tesserarsi per la stagione sportiva 2016/17 per la Polisportiva Gleris bensì per la ASD Casarsa, nonché in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, nella stagione sportiva 2015/16, la somma “in nero” di € 200,00 mensili da parte della società Polisportiva Gleris di puro settore giovanile;
LUIGI PUSCEDDU, tesserato all’epoca dei fatti (27 giugno 2016) in qualità di allenatore del Settore Giovanile della Sanvitese e tesserato dall’inizio della stagione sportiva 2016/17 in qualità di allenatore della ASD S.A.S. Casarsa, in violazione dell’art. 1 bis n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in concorso con i sigg. Di Lorenzo, Spagnol ed Odorico chiesto ai calciatori tesserati per la Sanvitese di partecipare alla riunione del 27 giugno 2016 presso la sede legale della SAS Casarsa per convincerli a non tesserarsi per la stagione sportiva 2016/17 per la Sanvitese bensì per la ASD Casarsa;
POLISPORTIVA GLERIS, per responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo ODORICO, dal Sig. Luigi PUSCEDDU e dal Sig. Massimo Trevisan, in qualità di legale rappresentante, nell’interesse della società POLISPORTIVA GLERIS;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di squalifica per il Sig. Matteo ODORICO, giorni 30 (trenta) di squalifica per il Sig. Luigi PUSCEDDU e di euro 340,00 (trecentoquaranta) di ammenda per la società POLISPORTIVA GLERIS;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.