F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 154/AA del 19/04/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BASILE-ASD PROGETTO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 535 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. DOMENICO BASILE e della società A.S.D. PROGETTO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DOMENICO BASILE, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Progetto Calcio, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Punzo Daniele, e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo del medesimo calciatore Punzo Daniele, nella gara Napoli Calcio Femminile – Progetto Calcio del 22.11.2014, valevole per il campionato Giovanissimi Napoli, inoltre, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Progetto Calcio in occasione della suddetta gara Napoli Calcio Femminile – Progetto Calcio del 22.11.2014, valevole per il campionato Giovanissimi Napoli, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Punzo Daniele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. PROGETTO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal Presidente al momento dei fatti contestati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. DOMENICO BASILE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, nell’interesse della società A.S.D. PROGETTO CALCIO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. DOMENICO BASILE e di 1 punto di penalizzazione ed Euro 200,00 di ammenda per la società

A.S.D. PROGETTO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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