F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 155/AA del 20/04/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROBERTO DE BIANCHI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 438 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. ROBERTO DE BIANCHI, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROBERTO DE BIANCHI, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce “Allenatori”, stagione sportiva 2014/15, per aver pattuito con la società S.D. Asti Calcio S.r.l. (ora Asti Calcio F.C. S.r.l.), un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ROBERTO DE BIANCHI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni di squalifica nei confronti del Sig. ROBERTO DE BIANCHI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.