F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 156/AA del 20/04/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIUNTOLI – SSC NAPOLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 888 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. CRISTIANO GIUNTOLI e della società S.S.C. NAPOLI S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
CRISTIANO GIUNTOLI, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della S.S.C. Napoli S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista rilasciata ai microfoni “RAI” e riportata dai quotidiani sportivi nazionali, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del Sig. Valeri Paolo, arbitro della gara Juventus - Napoli disputata in data 28/02/2017, nonché dell’intera classe arbitrale;
S.S.C. NAPOLI S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Direttore Sportivo, Sig. Giuntoli Cristiano;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CRISTIANO GIUNTOLI e dal Cav. Aurelio De Laurentiis nell’interesse della società S.S.C. NAPOLI S.P.A, in qualità di legale rappresentante;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) di ammenda nei confronti del Sig. CRISTIANO GIUNTOLI e di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.P.A;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.