F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 157/AA del 26/04/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CALANNI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 484 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. SALVATORE CALANNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SALVATORE CALANNI, all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Rocca di Caprileone, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 30, comma 2 dello Statuto federale, per aver in data 25 marzo 2016, citato in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Tortorici, la F.I.G.C.-L.N.D.-Settore Giovanile e Scolastico, nonché la società U.S.D. Rocca di Caprileone, senza richiedere la preventiva autorizzazione alla stessa F.I.G.C., eludendo in tal modo il c.d. vincolo di giustizia federale;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CARMELO CALANNI, in qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore SALVATORE CALANNI;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo allapplicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. SALVATORE CALANNI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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