F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 159/AA del 28/04/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CIRILLO – ASD YOKO VILLAGE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Antonio CIRILLO e della società ASD YOKO VILLAGE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO CIRILLO, Presidente della soc. ASD Yoko Village, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Zakaria Aiccone e Jassine Aiccone e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo, il primo, nella gara Yoko Village - Stellazzurra Sanfeliciana del 28.11.2015, il secondo, nelle gare Fertilia Boys - Yoko Village del 17.01.2016 e Yoko Village - Stellazzurra Sanfeliciana del 28.11.2015;

 

ASD YOKO VILLAGE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le violazioni addebitate al proprio Presidente, sig. Antonio Cirillo;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio CIRILLO in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società ASD YOKO VILLAGE;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Antonio CIRILLO e di 3 punti di penalizzazione ed Euro 400,00 di ammenda per la società ASD YOKO VILLAGE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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