F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 164/AA del 03/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GENNARO CIRILLO-ASD GE CA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 617 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Gennaro CIRILLO, avente ad oggetto la seguente condotta:
GENNARO CIRILLO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. GE. CA., in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Paolo Ingenito e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara Ge. Ca –Virtus Junior Napoli del 20.12.2015;
A.S.D. GE. CA., per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente all’epoca dei fatti;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro CIRILLO in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società A.S.D. GE. CA.;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione nei confronti del Sig. Gennaro CIRILLO e di 1 (uno) punto di penalizzazione ed Euro 200,00 di ammenda per la società A.S.D. GE. CA.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.