F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 168/AA del 08/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TURIZIO-RICCIO-VARCATURO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 631 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Giampiero TURIZIO, Vincenzo RICCIO e della socieA.S.D. VARCATURO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIAMPIERO TURIZIO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Varcaturo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della socieA.S.D. Varcaturo in occasione delle gare Napoli FC-Varcaturo del 21.11.2015 e Varcaturo-Calvizzano 1965 del 12.12.2015, valevoli per il campionato Mini Allievi Napoli, Fascia B, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, il calciatore David Kulev nella gara Napoli FC-Varcaturo del 21.11.2015 e il calciatore Nicola Maria Schiavone nella gara Varcaturo-Calvizzano 1965 del 12.12.2015, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

VINCENZO RICCIO, all’epoca dei fatti Presidente della socieA.S.D. Varcaturo, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Nicola Maria Schiavone e David Kulev e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito lutilizzo del calciatore David Kulev nella gara Napoli FC-Varcaturo del 21.11.2015 e del calciatore Nicola Maria Schiavone nella gara Varcaturo - Calvizzano 1965 del 12.12.2015, valevoli per il campionato Mini Allievi Napoli, Fascia B;

 

A.S.D. VARCATURO, per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell’art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascrivibile ai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giampiero TURIZIO e Vincenzo RICCIO in proprio e, in qualità di Presidente, nellinteresse della socieA.S.D. VARCATURO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Giampiero TURIZIO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo RICCIO, di 2 (due) punti di penalizzazione e di € 400,00 di ammenda per la socieA.S.D. VARCATURO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dellaccordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dellart. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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