F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 173/AA del 18/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIUGLIANO-TURRIS CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 591 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GIUGLIANO e della socieA.P. TURRIS CALCIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE GIUGLIANO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della socieA.P. TURRIS CALCIO A.S.D., in violazione di cui allart. 10 comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti A4), A5) e A11) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, rispettivamente il versamento iscrizione, la fideiussione bancaria e l'attestato di inesistenza di pendenze debitorie e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte alleffettuazione del predetto incombente;

 

A.P. TURRIS CALCIO A.S.D., per responsabilità diretta in violazione dell’art. 4, comma

1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascrivibile al proprio legale rappresentante allepoca dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GIUGLIANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nellinteresse della società A.P. TURRIS CALCIO A.S.D.;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 33 (trentat) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe GIUGLIANO e di € 2.000,00 di ammenda per al socieA.P. TURRIS CALCIO A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dellaccordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dellart. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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