F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 174/AA del 22/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LOMBARDI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 507 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Stefano LOMBARDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

STEFANO LOMBARDI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione allart. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D., al punto 14, alla voce “Allenatori”, stagione sportiva 2015/16, per aver pattuito con la società S.S.D. Sacilese, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano LOMBARDI;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 50 (cinquanta) giorni di squalifica nei confronti del Sig. Stefano LOMBARDI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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