F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 177/AA del 25/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COZZA – ASD NUOVA ROGLIANO 2016

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1035 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. FRANCESCO COZZA e della socieA.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO COZZA, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Nuova Rogliano 2016, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 5, comma 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato sul proprio profilo social Facebook, una foto del sig. Paolo Orofino, A.E. appartenente alla sezione di Paola (CS), accompagnando la stessa con una frase lesiva del prestigio e del decoro del medesimo;

 

 

A.S.D NUOVA ROGLIANO 2016, per rispondere della violazione di cui allart. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione allart. 5, comma 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. FRANCESCO COZZA;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO COZZA e dal Sig. ALESSANDRO REDA nellinteresse della socie

A.S.D NUOVA ROGLIANO 2016 in qualità di Legale Rappresentante;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig. FRANCESCO COZZA e di € 400,00 di ammenda per la socie A.S.D NUOVA ROGLIANO 2016;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dellaccordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dellart. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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