F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 178/AA del 26/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAVALLI – ASD ATLETICO ORTE 5

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 815 pfi 16-17 adottato nei confronti del Sig. ALESSANDRO CAVALLI e della società A.S.D. ATLETICO ORTE 5.11, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSANDRO CAVALLI, allenatore professionista di seconda categoria, tesserato per la stagione sportiva 2015/2016 per la A.S.D. ATLETICO ORTE 5.11, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale e all'art. 15 del C.G.S., nonché all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere il

25 gennaio 2016, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, presentato, presso il Comando Stazione Carabinieri di Orte, atto di denuncia querela per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del Sig. Stefano De Francesco, quale direttore generale della A.C.D. Assisi, per presunte dichiarazioni offensive da questi rilasciate in occasione dell'incontro A.S.D. Atletico Orte 5.11 - A.C.D. Assisi disputato il 24 gennaio 2016;

 

A.S.D. ATLETICO ORTE 5.11, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ALESSANDRO CAVALLI e dal Sig. STEFANO GHERGO in qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore nell’interesse della società A.S.D. ATLETICO ORTE 5.11;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo allapplicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. ALESSANDRO CAVALLI e di € 500,00 di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO ORTE 5.11;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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