F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 182/AA del 07/06/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COLOMBO – CALCIO CANEGRATE OSL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 480 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo COLOMBO e della società CALCIO CANEGRATE E OSL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINCENZO COLOMBO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Calcio Canegrate e Osl, in violazione dell’art. 43 delle N.O.I.F., per avere consentito che il calciatore Marian Madalin Stresna svolgesse attività sportiva per la Calcio Canegrate e Osl, fino alla metà del mese di settembre 2016, senza alcuna attestazione medica di idoneità all’attività sportiva in corso di validità, giacché lultimo certificato di idoneità medico sportiva per l’attività agonistica dell’atleta era scaduto in data 24.8.2016;

 

 

CALCIO CANEGRATE E OSL, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per l’operato del proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Vincenzo COLOMBO;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. VINCENZO COLOMBO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società CALCIO CANEGRATE E OSL;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione nei confronti del Sig. VINCENZO COLOMBO e di € 300,00 di ammenda per la società CALCIO CANEGRATE E OSL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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