F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 183/AA del 08/06/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SHEKILADZE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 489 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Irakli SHEKILADZE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

IRAKLI SHEKILADZE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Tuttocuoio 1957 S.M. s.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, e 6 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per aver conferito mandato di rappresentanza datato 18.9.2016 al sig. Leonardo Corsi, soggetto all’epoca non iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C.;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Irakli SHEKILADZE;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.000.00 (mille) di ammenda nei confronti del Sig. Irakli SHEKILADZE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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