F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 185/AA del 12/06/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAMBIO – IBELLO – MANTINI – PECCERILLO – US CAIANELLO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 610 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Christian IBELLO, Antonio CAMBIO, Massimiliano PECCERILLO, Francesco MANTINI e della società
CAIANELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO CAMBIO, Dirigente Accompagnatore della società U.S. CAIANELLO, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società U.S. CAIANELLO in occasione delle seguenti gare: a) Sporting Mondragone-Caianello del 17.1.2016, valevole per il campionato 2015-2016 Giovanissimi Provinciale “Girone C” , in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori PECCERILLO MASSIMILIANO e PALMIERI ARMANDO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; b) Vis Capua-Caianello del 6.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Esordienti Provinciale “Girone C”, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore MANTINI FRANCESCO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
CHRISTIAN IBELLO, sia nella qualità di Presidente della soc. U.S. CAIANELLO, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Massimiliano Peccerillo, Gennaro Piccirillo, Giuseppe Cangiano, Francesco Mantini e Armando Palmieri e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito il loro utilizzo nelle seguenti gare:
PECCERILLO MASSIMILIANO nella gara Sporting Mondragone- Caianello del 17.1.2016, valevole per il campionato 2015-2016 Giovanissimi Provinciale “Girone C”;
PICCIRILLO GENNARO nella gara Caianello-Volturnia Baia e Latina del 14.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Giovanissimi Provinciale “Girone C”;
CANGIANO GIUSEPPE nella gara Caianello-Aurunci dell’1.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Esordienti Provinciale “Girone C”;
MANTINI FRANCESCO nella gara Vis Capua-Caianello del 6.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Esordienti Provinciale “Girone C”;
PALMIERI ARMANDO nella gara Sporting Mondragone- Caianello del 17.1.2016, valevole per il campionato 2015-2016 Giovanissimi Provinciale “Girone C”;
che in qualità di Dirigente Accompagnatore della soc. U.S. CAIANELLO, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in
relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società U.S CAIANELLO in occasione delle seguenti gare: a) Caianello-Volturnia Baia e Latina del 14.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Giovanissimi Provinciale “Girone C”, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore PICCIRILLO GENNARO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; b) Caianello-Aurunci dell’1.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Esordienti Provinciale “Girone C”;, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore CANGIANO GIUSEPPE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
che in qualità di Presidente della soc. U.S. CAIANELLO in violazione dell’art. 1 bis, comma 3, CGS, perché, sebbene ritualmente convocato dal collaboratore della Procura Federale per le audizioni del 3.2.2017 e del 2.3.2017, non si presentava adducendo in entrambi i casi una giustificazione generica “di lavoro”;
FRANCESCO MANTINI, calciatore della soc. U.S. CAIANELLO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Vis Capua-Caianello del 6.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Esordienti Provinciale “Girone C”, nelle fila della società U.S. CAIANELLO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
MASSIMILIANO PECCERILLO, calciatore della soc. U.S. CAIANELLO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Sporting Mondragone-Caianello del 17.1.2016, valevole per il campionato 2015-2016 Giovanissimi Provinciale “Girone C”, nelle fila della società U.S. CAIANELLO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
U.S. CAIANELLO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le violazioni addebitate ai propri tesserati;
viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sig.ri Antonio CAMBIO, Christian IBELLO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S. CAIANELLO, Francesco MANTINI, e Massimiliano PECCERILLO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Antonio CAMBIO, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Christian IBELLO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Francesco MANTINI, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Massimiliano PECCERILLO e di 3 punti di penalizzazione e € 300,00 di ammenda per la società U.S. CAIANELLO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.