F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 186/AA del 16/06/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE CAROLIS – ASD ROCCASECCA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luigi DE CAROLIS e della società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI DE CAROLIS, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, durante l’intervallo della gara Roccasecca TST-Formia Calcio 1905, valevole per il campionato di Eccellenza Laziale, svoltasi a Roccasecca il 6/11/2016, nella qualità di dirigente addetto all’arbitro, posto in essere una condotta offensiva e minacciosa nei riguardi sig. Fraioli Ermanno, Presidente Provinciale di Frosinone dell’AIAC, presente in Tribuna, quale osservatore;

 

 

A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al Sig. Luigi DE CAROLIS;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi DE CAROLIS e dal Sig. Rolando MARCIANO, in qualità di Dirigente munito di delega di rappresentanza, nell’interesse della società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione nei confronti del Sig. Luigi DE CAROLIS e di € 600,00 di ammenda per la società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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