F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 187/AA del 16/06/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAPRETTI – TORTELLI – ASD LA SABINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Severino CAPRETTI, del Sig. Nicolino TORTELLI e della società A.S.D. LA SABINA,  avente  ad oggetto la seguente condotta:

 

SEVERINO CAPRETTI, all’epoca dei fatti dirigente/allenatore della società ASD La Sabina, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità dettati dall’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver preso contatto con alcuni calciatori della società Polisportiva Vigor Acquapendete, nell’imminenza della gara La Sabina / Polisportiva Vigor Acquapendente del 20-11-2016 (campionato Eccellenza), al fine di verificare la loro disponibilità al trasferimento presso la società ASD La Sabina nella “finestra” per i trasferimenti del successivo mese di dicembre e promettendo ai medesimi un trattamento economico migliore di quello percepito presso la società di appartenenza;

in violazione, inoltre, dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 23, comma 1, delle NOIF, per aver consentito di essere inserito nell’organigramma della propria Società con la qualifica di “tecnico prima squadra” pur non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;

 

NICOLINO TORTELLI, all’epoca dei fatti Presidente pro tempore della società ASD La Sabina, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità dettati dall’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito che il proprio dirigente/allenatore Capretti Severino prendesse contatto con alcuni calciatori della società Polisportiva Vigor Acquapendete, nell’imminenza della gara La Sabina / Polisportiva Vigor Acquapendente del 20-11-2016 (campionato Eccellenza), al fine di verificare la loro disponibilità al trasferimento presso la società ASD La Sabina nella “finestra” per i trasferimenti del successivo mese di dicembre e promettendo ai medesimi un trattamento economico migliore di quello percepito presso la società di appartenenza;

in violazione, inoltre, dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 23, comma 1, delle NOIF, per aver inserito nell’organigramma della propria società, con qualifica di “tecnico prima squadra”, il sig. Capretti Severino, non presente nei ruoli del Settore Tecnico;

 

A.S.D. LA SABINA, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, ed oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Severino CAPRETTI, dal Sig. Nicolino TORTELLI e dal Sig. Davide Favetta, in qualità di Presidente pro tempore, per conto della società ASD LA SABINA;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del Sig. Severino CAPRETTI, di mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del Sig. Nicolino TORTELLI e di € 700,00 (settecento) di ammenda per la società A.S.D. LA SABINA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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