F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 188/AA del 16/06/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PAOLILLO – ACD LEGNANO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 713 pf 16/17 adottato nei confronti della Sig.ra Vanessa PAOLILLO e della società A.C.D. LEGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VANESSA PAOLILLO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società

A.C.D. Legnano, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Umberto Cortelazzi, le somme accertate del Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 13.06.2016 (Vertenza n. 48/56), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

 

 

A.C.D. LEGNANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Vanessa PAOLILLO e dal Sig. Luigi Cappelletti, in qualità di legale rappresentante pro tempore, nell’interesse della società A.C.D. LEGNANO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione nei confronti della Sig.ra Vanessa PAOLILLO e di 1 punto di penalizzazione (da scontarsi nel prossimo campionato) e € 1.000,00 di ammenda per la società A.C.D. LEGNANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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