F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 195/AA del 28/06/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORBETTA – MAZZONE – ROMEO – ROVERI – SECCAGGI – SERRA – TERLINGO – ASD ALCIONE

 

-Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 236 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Giancarlo CORBETTA, Nicholas Bruno MAZZONE, Davide ROMEO, Francesco ROVERI, Stefano Guido SACCAGGI, Matteo SERRA, Lorenzo TERLINGO e della socieA.S.D. ALCIONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIANCARLO CORBETTA, all’epoca dei fatti direttore sportivo - consigliere della socieASD Alcione in violazione dell’art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione allart. 2.6 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2015 s.s. 15-16 della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver favorito e consentito lutilizzazione nelle fila della socieASD Alcione, del calciatore Mazzone Nicholas Bruno, tesserato per la socieAccademia Internazionale, nonché dei calciatori Romeo Davide, Roveri Francesco, Terlingo Lorenzo e Serra Matteo, rispettivamente tesserati con le società, Aurora Pro Patria 1919 srl, FCD Enotria 1908, Basiglio Milano 3 calcio srl e ASD Pro Vigevano Suardese, al VII Torneo del Centenario, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016, disputato in data 2.6.2016, sotto l’egida del  C.S.I., senza richiedere il  nulla osta delle società di appartenenza, tenuto conto che tutti i predetti calciatori ad eccezione del Roveri sono stati tesserati nella successiva s.s. 16-17 con la suddetta ASD Alcione; infine, si rileva che lo stesso Corbetta, in sede di audizione, ha riferito al collaboratore della Procura Federale, circostanze false, (smentite dalle indagini svolte e dalla documentazione acquisita), al fine di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva;

 

NICHOLAS BRUNO MAZZONE, all’epoca dei fatti calciatore della SSDRL Accademia Internazionale in violazione dellart. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione allart. 2.6 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2015 s.s. 15-16 della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato in data 2.6.2016 al VII Torneo del centenario, (organizzato dalla Società Ponte San Pietro D’Isola, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016), nelle fila della società Alcione, senza preventivo nulla osta da parte della propria società di appartenenza SSDRL Accademia Internazionale;

 

DAVIDE ROMEO, all’epoca dei fatti calciatore della socie aurora Pro-Patria 1919 srl, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 2.6 del

C.U. n. 1 del 1 luglio 2015 s.s. 15-16 della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato in data 2.6.2016 al VII Torneo del centenario, (organizzato dalla Società Ponte San Pietro D’Isola, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016), nelle fila

della socieAlcione, senza preventivo nulla osta da parte della propria società di appartenenza Aurora Pro Patria 1919 srl;

 

FRANCESCO ROVERI, all’epoca dei fatti calciatore della FCD Enotria 1908, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 2.6 del

C.U. n. 1 del 1 luglio 2015 s.s. 15-16 della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato in data 2.6.2016 al VII Torneo del centenario, (organizzato dalla Società Ponte San Pietro D’Isola, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016), nelle fila della socieAlcione, senza preventivo nulla osta da parte della propria società di appartenenza FCD Enotria 1908;

 

STEFANO GUIDO SACCAGGI, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Alcione, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sulloperato del proprio Direttore Sportivo – consigliere Giancarlo Corbetta, consentendo in tal modo lutilizzo nelle fila della società ASD Alcione, del calciatore Mazzone Nicholas Bruno, tesserato per la socieAccademia Internazionale, nonché dei calciatori Romeo Davide, Roveri Francesco, Terlingo Lorenzo e Serra Matteo, rispettivamente tesserati con le società, Aurora Pro Patria 1919 srl, FCD Enotria 1908, Basiglio Milano 3 calcio srl e ASD Pro Vigevano Suardese, al VII Torneo del Centenario, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016, disputato in data 2.6.2016, sotto l’egida del C.S.I., senza richiedere il nulla osta delle società di appartenenza, tenuto conto, altresì, che tutti i suddetti calciatori ad eccezione del Roveri, sono stati tesserati nella s.s. 16-17 con la predetta ASD Alcione;

 

MATTEO SERRA, all’epoca dei fatti calciatore della ASD Pro Vigevano Suardese, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 2.6 del

C.U. n. 1 del 1 luglio 2015 s.s. 15-16 della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato in data 2.6.2016 al VII Torneo del centenario, (organizzato dalla Società Ponte San Pietro D’Isola, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016), nelle fila della socieAlcione, senza preventivo nulla osta da parte della propria società di appartenenza Pro Vigevano Suardese;

 

LORENZO TERLINGO, all’epoca dei fatti calciatore della socieBasiglio Milano 3 calcio srl, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 2.6 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2015 s.s. 15-16 della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato in data 2.6.2016 al VII Torneo del centenario, (organizzato dalla SociePonte San Pietro D’Isola, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016), nelle fila della socieAlcione, senza preventivo nulla osta da parte della propria società di appartenenza Basiglio Milano 3 Calcio srl;

 

A.S.D. ALCIONE, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dal proprio consigliere e direttore sportivo Corbetta Giancarlo nonché dal proprio Presidente Saccaggi Stefano, come sopra descritte;

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giancarlo CORBETTA, Nicholas Bruno MAZZONE, Davide ROMEO, Francesco ROVERI, Stefano Giudo SACCAGGI in proprio, e, in qualità di Presidente, nellinteresse della società A.S.D. ALCIONE, Matteo SERRA e Lorenzo TERLINGO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il  Sig. Giancarlo CORBETTA, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Nicholas Bruno MAZZONE, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Davide ROMEO, 1 (una) giornata di squalifica Francesco ROVERI, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Stefano Guido SACCAGGI, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Matteo SERRA, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo TERLINGO e di € 666,67 di ammenda per la socieA.S.D. ALCIONE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dellaccordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dellart. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.


 

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