F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 13/AA del 13/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: AS BARANO CALCIO – GAUDIOSO – DI NOLFO – MENNELLA – DI SPIGNO – SAURINO – GALDI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1000/pfi/16-17 adottato nei confronti della Società A.S. BARANO CALCIO nonché del Presidente Sig. GAUDIOSO Giuseppe, dei dirigenti sig.ri DI NOLFO Thomas, MENNELLA Beniamino, DI SPIGNO Francesco nonché dei calciatori sig.ri SAURINO Alessandro e GALDI Andrea, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GAUDIOSO GIUSEPPE, all’epoca dei fatti, Presidente della società A.S. BARANO CALCIO per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri SAURINO Alessandro e GALDI Andrea e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle gare A.S. Barano Calcio – Puteolana 1909 del 23.11.2014, A.S. Barano Calcio – Rione Terra del 12.04.2015 nonchè Kema Pianura – Barano Calcio del 16.11.2014  tutte  valevoli  per il  campionato  Regionale  Attività Mista - organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Campania;

 

 

DI NOLFO THOMAS, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S. BARANO CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S. BARANO CALCIO, in occasione della gara

A.S. Barano Calcio – Rione Terra del 12.04.2015 valevole per il campionato Regionale Attività Mista organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Campania in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il sig. SAURINO Alessandro sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara, consentendo in tal modo che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

MENNELLA BENIAMINO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S. BARANO CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S. BARANO CALCIO, in occasione della gara A.S. Barano Calcio – Puteolana 1909 del 23.11.2014 valevole per il campionato Regionale Attività Mista organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Campania in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il sig. SAURINO Alessandro sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara, consentendo in tal modo che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

DI SPIGNO FRANCESCO, all’epoca dei fatti con funzioni di Dirigente Accompagnatore della società A.S. BARANO CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S. BARANO CALCIO, in occasione della gara Kema Pianura – Barano Calcio del 16.11.2014 valevole per il campionato Regionale Attività Mista organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Campania in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il sig. GALDI Andrea sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara, consentendo in tal modo che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

SAURINO ALESSANDRO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte nelle file della società A.S. BARANO CALCIO alle gare A.S. Barano Calcio – Puteolana 1909 del

23.11.14 e A.S. Barano Calcio – Rione Terra del 12.04.15 entrambe valevoli per il campionato Regionale Attività Mista organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Campania senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

 

GALDI ANDREA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte nelle file della societàA.S. BARANO CALCIO alla gara Kema Pianura – Barano Calcio del 16.11.14 valevole per il campionato Regionale Attività Mista organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Campania senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai sig.ri DI NOLFO Thomas, MENNELLA Beniamino, DI SPIGNO Francesco nonché dei calciatori SAURINO Alessandro e GALDI Andrea, nonché GAUDIOSO Giuseppe in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse dell’A.S. BARANO CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Presidente Giuseppe GAUDIOSO, di 2 (due) punti di penalità e € 350,00 di ammenda per la società A.S. BARANO CALCIO, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Beniamino MENNELLA, 2 (due) mesi di inibizione per il sig. Thomas DI NOLFO, 2 (due) mesi di inibizione per il sig. Francesco DI SPIGNO, 2 (due) giornate di squalifica per il calciatore Alessandro SAURINO e di 1 (una) giornata di squalifica per il calciatore Andrea GALDI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.n  IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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