F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 14/AA del 14/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZHU – ZHENG
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 626 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Xiaodong ZHU e della Sig.ra Luna ZHENG, avente ad oggetto la seguente condotta:
XIAODONG ZHU, dal 19/06/2014 al 03/07/2015 proprietario dell’84,9% delle quote societarie e dal 03/07/2015 e sino alla dichiarazione di fallimento socio di maggioranza nonché Presidente della società A.C. PAVIA S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della Società fino a comportarne il dissesto ed il conseguente fallimento e di non aver posto in essere, nonostante i continui finanziamenti accertati, utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società;
LUNA ZHENG, Procuratore speciale della società dal 10/02/2016 e sino alla data del fallimento, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere senza alcuna ragione economica e con un evidente pregiudizio sul patrimonio societario, firmato in virtù di specifici poteri attribuitigli, lo svincolo di alcuni dei più promettenti giocatori della squadra Allievi nazionali, campioni italiani di categoria, ed in particolare dei calciatori Baggi Alessandro, Boccignone Alessio, Damo Simone, Greco Ivan, Guerrini Sergio, Marrulli Joseph e Cobucci Alessandro che risultavano poi dopo pochi giorni tesserati per società professionistiche, nonché in violazione dell’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per non aver comunicato alla Lega Professionisti, la propria carica sociale di Procuratore Speciale della società A.C. PAVIA S.r.l.;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Xiaodong ZHU e della Sig.ra Luna ZHENG;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 anni di inibizione ed € 12.000,00 di ammenda per il Sig. Xiaodong ZHU e di € 4.000,00 di ammenda per la Sig.ra Luna ZHENG;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.