F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 19/AA del 28/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FERRANTE – FINZI – POLITO B – POLITO G – SCHIANO – APD VIRTUS PANZA

 

-Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 661 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo FERRANTE, Giovanni FINZI, Bartolomeo POLITO, Gabriele POLITO, Fabio SCHIANO e della società A.P.D. VIRTUS PANZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINCENZO FERRANTE, all’epoca dei fatti dirigente della società APD SPORTING PANZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara CUS NAPOLI – VIRTUS PANZA del 5.1.2016, finita col risultato di 3-0, valevole per il campionato di terza categoria, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore POLITO GABRIELE, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

GIOVANNI FINZI, all’epoca dei fatti dirigente della società APD SPORTING PANZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione  della  gara LOKOMOTIV FLEGREA – VIRTUS PANZA del 17.1.2016 finita col risultato di 1-0, valevole per il campionato di terza categoria, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore POLITO GABRIELE, consegnata al Direttore di Gara, e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

BARTOLOMEO POLITO, all’epoca dei fatti Presidente della società APD SPORTING PANZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori POLITO GABRIELE e RUBINO ANTONIO, utilizzati rispettivamente nelle gare CUS NAPOLI – VIRTUS PANZA del 5.1.2016, finita col risultato di 3-0 e LOKOMOTIV FLEGREA – VIRTUS PANZA del 17.1.2016, finita col risultato di 1-0, il primo, e nella gara VIRTUS PANZA- PIANURA CALCIO del 20.12.2015, finita col risultato di 1-2, il secondo, gare tutte valevoli per il campionato di terza categoria, e per avere omesso di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa;

 

GABRIELE POLITO, calciatore schierato per la società APD SPORTING PANZA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte nelle file della società SPORTING PANZA alle gare CUS NAPOLI – VIRTUS PANZA del 5.1.2016, finita col risultato di 3-0 e LOKOMOTIV FLEGREA – VIRTUS PANZA del 17.1.2016, finita col risultato di 1-0,enza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

FABIO SCHIANO, all’epoca dei fatti dirigente della società APD SPORTING PANZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara VIRTUS PANZA- PIANURA CALCIO del 20.12.2015, finita col risultato di 1-2, valevole per il campionato di terza categoria, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore RUBINO ANTONIO, consegnata al Direttore di Gara, e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.P.D. VIRTUS PANZA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Vincenzo FERRANTE, Giovanni FINZI, Bartolomeo POLITO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.P.D. VIRTUS PANZA, Gabriele POLITO e Fabio SCHIANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Vincenzo FERRANTE, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Giovanni FINZI, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Bartolomeo POLITO, 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Gabriele POLITO, mesi 3 (tre) di  inibizione per il Sig. Fabio SCHIANIO e di 2 punti di penalizzazione ed € 300 di ammenda per la società A.P.D. VIRTUS PANZA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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