F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 20/AA del 01/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BONO-AVERSA NORMANNA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1114 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Claudio BONO e della società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLAUDIO BONO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società SF AVERSA NORMANNA S.r.l., in violazione dell’art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A10) del C.U. n. 165 della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 14/06//2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la dichiarazione insussistenza debitoria e relativa fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, in quanto società di cui il Sig. Claudio BONO era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio BONO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Claudio BONO e di € 667,00 di ammenda per la società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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