F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 21/AA del 02/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MAGLIONE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 734 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Francesco MAGLIONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO MAGLIONE, all’epoca dei fatti di Amministratore unico della A.C. SAVOIA 1908 S.R.L., in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt.

39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Luca Della Monica, Francesco Cherillo, Vincenzo Di Capua, Carmine Papino, Antonio Gallo, Giovanni Vangone e Francesco Pagano e a sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, a dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo: di Della Monica Luca nelle gare del 19.4.2015 (Piccolo Stadio/Savoia 1908 s.r.l.) e del 26.4.2015 (Savoia 1908 s.r.l./Assocalcio Salerno) del Campionato Giovanissini Regionali B; di Cherillo Francesco, nella gara del 2.5.2015 (Micri/Savoia 1908 s.r.l.) del Campionato Giovanissimi Regionali B; di Di Capua Vincenzo, nella gara del 2.5.2015 (Micri/Savoia 1908 s.r.l.) del Campionato Giovanissimi Regionali B; di Papino Carmine, nella gara del 18.1.2015 (Savoia 1908 s.r.l./Micri) del Campionato Giovanissimi Regionali B; di Gallo Antonio, nella gara del 26.4.2015 (Savoia 1908 s.r.l./Assocalcio Salerno) del Campionato Giovanissimi Regionali B; di Vangone Giovanni, nelle gare del 22.11.2014 (Napoli S.p.A./Savoia 1908 s.r.l.), dell’11.1.2015 (Salernitana 1919 s.r.l./Savoia 1908 s.r.l.), del 30.11.2014 (Savoia 1908 s.r.l./Avellino 1912 s.r.l.) e dell’8.3.2015 (Savoia 1908 s.r.l./Benevento Calcio S.p.A.) del Campionato Giovanissimi Regionale; di Pagano Francesco, nella gara dell’11.1.2015 (Salernitana 1919 s.r.l./Savoia 1908 s.r.l.) del Campionato Giovanissimi Regionale;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco MAGLIONE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Francesco MAGLIONE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it