F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 22/AA del 03/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FIORENTINI-PARENTI-PIERINI- PULCINI CASCINA-PICCOLI AZZURRI- URBINO TACCOLA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 834 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto FIORENTINI, Mauro PARENTI e Giuliano PIERINI e delle società POL. PULCINI CASCINA, G.S. PICCOLI AZZURRI A.S.D. e U.S.D. G. URBINO TACCOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO FIORENTINI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società POL. PULCINI CASCINA, in violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 4 delle N.O.I.F. ed all'art.41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al tecnico MEINI Fabio tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 per la società U.S.D. G. URBINO TACCOLA di svolgere l’attività tecnica -allenatore categoria Pulcini- per la società POL.PULCINI CASCINA (oltre che per la società G.S. PICCOLI AZZURRI A.S.D.) e pertanto consentendo la doppia attività (anzi plurima) per più di una società nella stessa stagione sportiva 2015/2016;

 

MAURO PARENTI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società

G.S. PICCOLI AZZURRI A.S.D. in violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 4 delle NOIF ed all'art.41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al tecnico MEINI Fabio tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 per la società U.S.D. G. URBINO TACCOLA di svolgere l’attività tecnica -allenatore categoria Pulcini- per la società G.S. PICCOLI AZZURRI (oltre che per la società A.S.D POL.PULCINI CASCINA) e pertanto consentendo la doppia attività (anzi plurima) per più di una società nella stessa stagione sportiva 2015/2016;

 

GIULIANO PIERINI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società

U.S.D. G. URBINO TACCOLA in violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle NOIF e dall'art. 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito nel corso della stagione sportiva 2016/2017 al tecnico sig. MEINI Fabio senza che lo stesso, fra l’altro sia stato regolarmente tesserato, di svolgere la doppia attività per la società U.S.D. G. URBINO TACCOLA e per la società U.S. CITTA’ DI PONTEDERA SRL ;

 

POL. PULCINI CASCINA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Roberto FIORENTINI, nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio dirigente Leonardo ASCANI nella stagione sportiva 2015/2016;

 

G.S.PICCOLI AZZURRI A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Mauro PARENTI;

 

U.S.D. G. URBINO TACCOLA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Giuliano PIERINI, nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio dirigente Fabio MEINI nella stagione sportiva 2015/2016;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto FIORENTINI, in proprio e in qualità di Presidente nell’interesse della società POL. PULCINI CASCINA, Mauro PARENTI, in proprio e in qualità di Presidente nell’interesse della società G.S. PICCOLI AZZURRI A.S.D. e Giuliano PIERINI, in proprio e in qualità di Presidente nell’interesse della società U.S.D. G. URBINO TACCOLA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Roberto FIORENTINI e di € 400,00 di ammenda per la società POL. PULCINI CASCINA, di 80 giorni di inibizione per il Sig. Mauro PARENTI e di € 400,00 di ammenda per la società G.S. PICCOLI AZZURRI A.S.D., di 80 giorni di inibizione per il Sig. Giuliano PIERINI, e di € 400,00 di ammenda per la società U.S.D. G. URBINO TACCOLA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it