F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 23/AA del 03/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOLZAN-VASIU-ASD CAPPELLLA MAGGIORE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1015 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco BOLZAN, Rigers VASIU e della società U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO BOLZAN, all’epoca dei fatti dirigente della società U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver istigato il calciatore Rigers VASIU, sapendolo essere della provincia di Belluno - sede della Delegazione Provinciale della F.I.G.C. -, ad avvicinare l’A.e. Viviana De Rocco facente parte dei componenti presso il Giudice Sportivo di Belluno competente a decidere sulla squalifica del calciatore Richard PIZZOL, al fine di far evitare a quest’ultimo la squalifica;

 

RIGERS VASIU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver (su istigazione del dirigente BOLZAN Marco), approfittando della conoscenza dell’A.e. Viviana De Rocco, collaboratrice del rappresentante arbitrale presso il Giudice Sportivo di Belluno, ripetutamente chiesto a quest’ultima di potersi adoperare per togliere il provvedimento dell’ammonizione che era stato adottato nei confronti del proprio compagno di squadra, Sig. Richard PIZZOL nel corso della gara Cappella Maggiore Vs Ponte nelle Alpi del 24.04.2016 (valevole per il Campionato Regionale di 2^ Categoria), al fine di evitargli la squalifica per una giornata di gara, essendo lo stesso in diffida;

 

U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco BOLZAN, Rigers VASIU e Rudy DA DALT, in qualità di Presidente, e legale rappresentante nell’interesse della società U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione per il Sig. Marco BOLZAN, mesi 4 di squalifica per il Sig. Rigers VASIU ed € 600,00 di ammenda per la società, U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it