F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 24/AA del 09/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAPUTO – BRATOMI – CECERE – REALE – PELUSO – POL D BOYS MELITO

 

-Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1164 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio CAPUTO, Antonio BRATOMI, Luigi CECERE, Francesco REALE, Emanuele PELUSO e della società POL. D. BOYS MELITO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO CAPUTO, all’epoca dei fatti, Presidente della società POL. D. BOYS MELITO, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri Francesco REALE, Giuseppe ARCHITRAVO e Emanuele PELUSO, e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo rispettivamente nelle gare: Pol. D. Boys Melito – Juve Domizia del 01/02/2015, valevole per il campionato Under 17; Pol. D. Boys Melito – Oasi San Giuliano del 10/05/2015 valevole per il campionato Esordienti; Pol. D. Boys Melito – Atletico Sanità del 23/03/2015 valevole per il campionato Allievi, organizzati dalla L.N.D.-Comitato Regionale Campania;

 

ANTONIO BRATOMI, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società POL. D. BOYS MELITO, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società POL. D. BOYS MELITO, in occasione della gara Pol. D. Boys Melito – Juve Domizia del 01/02/2015 valevole per il campionato Regionale Under 17 organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Regionale Campania in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il sig. Francesco REALE sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara, consentendo in tal modo che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

LUIGI CECERE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. SPORT VILLAGE ma nell’occasione calciatore non tesserato nonché capitano con funzioni di Dirigente accompagnatore della società POL. D. BOYS MELITO, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di  Accompagnatore Ufficiale della società POL. D. BOYS MELITO, in occasione della gara Pol. D. Boys Melito – Atletico Sanità del 23/03/2015 valevole per il campionato Regionale Allievi organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Campania in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il sig. PELUSO Emanuele sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara, consentendo in tal modo che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

FRANCESCO REALE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società POL. D. BOYS MELITO alle gare Pol. D. Boys Melito – Juve Domizia del 01/02/2015 valevole per il campionato Regionale Under 17 organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Regionale Campania senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

EMANUELE PELUSO, all’epoca dei fatti calciatore minore non tesserato, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società POL. D. BOYS MELITO alla gara Pol. D. Boys Melito – Atletico Sanità del 23/03/2015 valevole per il campionato Regionale Allievi organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Regionale Campania senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della  idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

POL. D. BOYS MELITO, responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente, ai propri dirigenti nonché ai calciatori, nel cui interesse gli avvisati al momento della commissione dei fatti svolgevano l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata sai Sig.ri Antonio CAPUTO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. BOYS MELITO, Antonio BRATOMI, Luigi CECERE, Francesco REALE e Emanuele PELUSO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Antonio CAPUTO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio BRATOMI, di 4 mesi di squalifica per il Sig. Luigi CECERE, di 2 gare di squalifica per il Sig. Francesco REALE, di 2 gare di squalifica per il Sig. Emanuele PELUSO e di € 250,00 di ammenda e di 2 punti di penalizzazione per la società POL. D. BOYS MELITO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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