F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 25/AA del 09/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUCCHIARI – AC ESTE

 

-Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1236 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Renzo LUCCHIARI e della società A.C. ESTE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RENZO LUCCHIARI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società

A.C. ESTE S.r.l., in violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al  punto A5) del  C.U. n. 165 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 14/06//2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00 l’originale della fideiussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

A.C. ESTE S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Renzo LUCCHIARI era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Renzo LUCCHIARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. ESTE S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Renzo LUCCHIARI e di € 667,00 di ammenda per la società A.C. ESTE S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it