F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 26/AA del 10/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PASTORELLO

-Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1229 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Federico PASTORELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Federico PASTORELLO, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., per aver violato l'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, gli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Rodney Strasser in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.S. Livorno Calcio s.r.l. del 2.2.2015;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico PASTORELLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 6.000,00 (seimila) nei confronti del Sig. Federico PASTORELLO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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