F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 27/AA del 10/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: APPIERTO – FBC CASALE ASD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1129 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luigi APPIERTO e della società F.B.C. CASALE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI APPIERTO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società

F.B.C. CASALE ASD, è incorso nella violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione ai punti A5 e A9 del C.U. n.165 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 14/06/2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, rispettivamente:

l’originale della proroga fidejussione bancaria;

la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco,

e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

F.B.C. CASALE ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, per le violazioni addebitate al proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi APPIERTO in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società F.B.C. CASALE ASD;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 27 (ventisette) giorni di inibizione per il Sig. Luigi APPIERTO e di € 1.333,00 (milletrecentotrentatré) di ammenda per la società F.B.C. CASALE ASD;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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