F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 28/AA del 10/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PODESTA – ASD CAIRESE

 

-Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1251 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Maurizio PODESTÀ e della società A.S.D. CAIRESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MAURIZIO PODESTÀ, all’epoca dei fatti, allenatore della società A.S.D. Cairese, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5, comma 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere rilasciato al giornale online “www.settimanasport.com” un’intervista che ha gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’arbitro della gara Campomorone Sant’Olcese – Cairese del 14/05/2017 e di riflesso quello dell’intera istituzione arbitrale nel suo complesso, mettendo in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A;

 

A.S.D. CAIRESE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dall’allenatore tesserato Sig. Maurizio PODESTÀ;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio PODESTÀ e dal Sig. Mario BERTONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CAIRESE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio PODESTÀ e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. CAIRESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it