F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 29/AA del 11/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BATTISTON -PERIZZOLO – EL FADI – FCD UNION EZZELINA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 899 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo BATTISTON, Luigino PERIZZOLO, Zakaria EL FADI e della società F.C.D. UNION EZZELINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PAOLO BATTISTON, all’epoca dei fatti Presidente Società F.C.D. UNION EZZELINA, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 e art 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore EL FADI Zakaria e di aver consentito l’utilizzo dello stesso, sapendolo in posizione irregolare (in quanto già tesserato con vincolo pluriennale per la Società Città di Asolo dal 17.9.2014) nelle seguenti gare: UNION EZZELINA – UNION VI.PO Treviso del giorno 11.9.2016 e nella gara UNION EZZELINA – VEDELAGO 2008 del 9.10.2016, quest’ultima già sanzionata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 33 del 12.10.2016, ma di interesse per questa Procura poiché il giocatore EL FADI ha disputato la gara con il vincolo pluriennale scaduto e non aveva effettuati i previsti accertamenti medici ai fini del rinnovo della idoneità sportiva e quindi non aveva copertura assicurativa;

 

PERIZZOLO LUIGINO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società F.C.D. UNION EZZELINA, in violazione all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara UNION EZZELINA – UNION VI.PO Treviso del giorno 11.9.2016, valevole per il Campionato Allievi Regionali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto già tesserato con vincolo pluriennale per la Società Città di Asolo dal 17.9.2014, il calciatore EL FADI Zakaria, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione della regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara;

 

ZAKARIA EL FADI, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato la gara UNION EZZELINA – UNION VI.PO TREVISO del giorno 11.9.2016, valevole per il Campionato Allievi Regionali, nelle fila della Società F.C.D. UNION EZZELINE in posizione irregolare, in quanto già tesserato con vincolo pluriennale per la Società Città di Asolo dal 17.9.2014;

 

F.C.D. UNION EZZELINA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo BATTISTON, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nell’interesse della società F.C.D. UNION EZZELINA, dal Sig. Luigino PERIZZOLO e dal Sig. Jalali EL FADI in qualità di esercente la patria potestà del calciatore Zakaria EL FADI;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Paolo BATTISTON, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Luigino PERIZZOLO, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Zakaria EL FADI e di € 200,00 di ammenda e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato Regionale Allievi 2016/2017 per la società F.C.D. UNION EZZELINA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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