F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 2/AA del 03/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TROISO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 928 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luigi TROISO e della società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Luigi TROISO, all’epoca dei fatti dirigente-allenatore tesserato per la società Esperia Viareggio S.r.l., per aver violato l'art 1 bis, comma 1, in via autonoma ed in relazione all’art. 5 del C.G.S., nel commentare la decisione assunta dal Giudice Sportivo del C.R. Toscana di comminargli una squalifica fino al 10/03/2017 in seguito a quanto refertato a proprio carico dall’Arbitro dell’incontro Sporting Forte dei Marmi PS – Esperia Viareggio S.r.l., disputato in data 4/02/2017 e valido per il Campionato di Terza Categoria stagione sportiva 2016-2017, gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell'ufficiale di gara e, di riflesso quello dell’intera istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, postando in data 8/03/17 sul proprio profilo “Facebook” frasi lesive della reputazione della classe arbitrale, nonché tramite messaggio inviato all'utenza telefonica del Presidente della Sez. AIA di Viareggio;

 

F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi TROISO e dal sig. Domenico FILIPPELLI nell’interesse della F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l., in qualità di legale rappresentante;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica nei confronti del Sig. Luigi TROISO, di € 200 (duecento) di ammenda per la F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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